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Versante Sicilia




    Accordo sulle procedure e
  metodologie da adottare per la
determinazione delle indennità di
espropriazione per la realizzazione
dell’attraversamento stabile dello
         stretto di Messina
Accordo
                                                                    Versante Sicilia




 ACCORDO SULLE PROCEDURE E METODOLOGIE DA ADOTTARE PER
LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO STABILE DELLO STRETTO
                       DI MESSINA.




                              VERSANTE SICILIA



I legali rappresentanti dei sotto elencati Enti



- Il Comune di MESSINA, nella persona del Sindaco Dott.Giuseppe
  BUZZANCA

- Stretto di Messina s.p.a., nella persona dell’Amministratore
Delegato Dott.Pietro CIUCCI

- Eurolink s.c.p.a. nella persona dell’Amministratore Delegato
Dott.Michele LEONE



per le Associazioni di categoria:

- Federazione Provinciale COLDIRETTI. Presidente Giuseppe PICCOLO

- Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, U.P.P.I. Avv. Carmelo CORRENTI

- Assoc. Sindacale Piccola Proprietà Immobiliare, A.S.P.P.I. Avv. Pietro
RUGGERI

                                PREMESSO CHE

1.     Nell’ambito del 1° programma delle infrastrutture strategiche da
realizzare ai sensi della Legge n.443/2001 e relativo decreto attuativo
(D.Lgs. n. 190/2002), approvato con delibera CIPE n. 121 del 21/12/200, è
prevista la realizzazione dell’Attraversamento stabile dello Stretto di
Messina; con delibera CIPE del 01/08/2003, n. 66, pubblicata sulla G.U. del
5/11/2003, n. 257, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 20 agosto
2002, n. 190, e della Legge 17/12/1971 n. 1158, s.m.i. è stato approvato il
progetto preliminare dell’Opera;



                                                                   Pagina 3 di 12
Accordo
                                                                          Versante Sicilia


     2.     Il CIPE, con delibera del 30/09/2008 n. 91, pubblicata sulla Gazzetta
     Ufficiale del 4.11.08, n. 258, ha reiterato, ai sensi e per gli effetti degli artt.
     9 e 10 del D.Lgs. n. 327/2001, s.m.i, e dell’art. 165 del D.Lgs. n. 163/2006 e
     a decorrere dal 5-11-2008, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree e gli
     immobili interessati dall’Opera;
3.          Stretto di Messina S.p.A. ha affidato con contratto sottoscritto in data
     27/03/2006 all’associazione temporanea costituita dalle imprese Impregilo
     s.p.a., Sacyr S.A., Società Italian per Condotte d’Acqua s.p.a.. Cooperativa
     Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna, Ishikawajima Harima Heavy
     Industries Co. Ltd., Argo Costruzioni Infrastrutture s.c.p.a., nella qualità di
     Contraente Generale, la progettazione definitiva ed esecutiva, e la
     realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei
     collegamenti stradali e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia;
     4.     Il Contraente Generale, sulla base del progetto preliminare approvato
     dal CIPE con la delibera 66 in data 01/08/2003 e delle osservazioni e
     prescrizioni formulate, ha in corso di elaborazione la Progettazione Definitiva
     che verrà sottoposta alla valutazione ed approvazione dello stesso CIPE ai
     sensi dell’art. 166 del D. Lgs. 163/2006;
     5.     Ai sensi del nuovo T.U. sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n.
     327/2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, l’autorità competente alla
     realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è competente anche a
     porre in essere, ove necessario, gli atti relativi alle procedure espropriative
     connesse;
     6.     Ai sensi dell’art. 8 della Convenzione con il Ministero delle
     Infrastrutture in data 30.12.2003, autorità concedente, la Società Stretto di
     Messina s.p.a., titolare ex lege del potere espropriativo delle aree e degli
     immobili necessari alla realizzazione dell’Opera, è autorizzata a delegarne
     l’esercizio in tutto o in parte al Contraente Generale;
     7.    L’art. 32 del Contratto del 27.03.2006 segnatamente pone a carico
     del Contraente Generale l’effettuazione delle procedure per l’acquisizione
     delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera
     determinando e regolando, conseguentemente, lo svolgimento delle relative
     prestazioni ed attività;
     8.      A valle della approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte
     del CIPE ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs. 163/2006, il Contraente Generale
     provvederà anche ad attuare le occorrenti espropriazioni degli immobili per
     la realizzazione dei lavori;
     9.     A seguito dell’entrata in vigore del citato T.U. sulle espropriazioni, in
     considerazione della particolare complessità dell’Opera e della estesa zona
     d’influenza dalla stessa determinata sul territorio anche oltre il limite fisico
     degli interventi, Stretto di Messina ritiene opportuno conseguire un ampio
     consenso con Enti ed Istituzioni sulle modalità operative di attuazione delle
     citate procedure;
     10.    Pertanto si vuole favorire un proficuo rapporto di collaborazione tra
     l'espropriante e l'espropriato, uniformato a criteri di equità e trasparenza,
     nel rispetto delle prerogative del primo e dei diritti del secondo; stabilire dei
     criteri unitari che possano essere applicati per ogni tipologia di opera
     infrastrutturale da realizzare; limitare il ricorso al contenzioso, privilegiando
     la mediazione ed il confronto fra soggetto espropriante ed espropriando, con




                                                                          Pagina 4 di 12
Accordo
                                                                      Versante Sicilia


l’obiettivo di arrivare all’acquisizione degli immobili in tempi brevi, previo
tempestivo riconoscimento di un giusto indennizzo
convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Finalità
Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente Accordo.
Le parti si impegnano ad applicare il presente accordo in quanto coerente
con i criteri ispiratori indicati in premessa, con la normativa vigente ed in
particolare con il D.P.R. n.327/2001,”Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, in seguito
denominato T.U., sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare
quelle di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e si
stabiliscono:
a) le procedure per l’acquisizione degli immobili, mediante accordo bonario
  o di cessione volontaria;
b) i criteri di valutazione degli indennizzi spettanti ai soggetti espropriati e a
  coloro che, pur non privati del loro bene, subiscono un danno
  apprezzabile dalla realizzazione dell'opera;
c) le modalità ed i tempi di pagamento degli indennizzi
d) le procedure volte a favorire la mediazione ed evitare i tempi ed i costi
  del contenzioso.
ARTICOLO 2
Definizioni e documenti contrattuali
1) Definizioni:
A) Immobile o fabbricato destinato alla residenza: l’Unità Immobiliare
  ubicata in un contesto urbano o semi urbano avente la classifica catastale
  o, comunque avendone i requisiti, quella di fatto di casa di civile
  abitazione (cat. A1, A2, A3, ecc.).
B) Immobile Commerciale: l’Unità Immobiliare destinata ad attività
  produttive siano esse quelle dei commerci, siano esse quelle dell’industria
  e delle aziende agricole in genere.
C) Aree Urbane: Aree non edificate ubicate nel contesto urbano o di
  sviluppo edilizio, che in base agli strumenti urbanistici vigenti abbiano
  comunque una destinazione d’uso per l’edilizia o per l’utilizzo nelle forme
  complementari, di servizio, di logistica al contesto urbano.
D) Aree agricole: Aree esterne al contesto urbano destinate di fatto e dagli
  strumenti urbanistici all’attività agricola.
E)      Proprietario Diretto Coltivatore: Colui che direttamente ed
     abitualmente coltivi i fondi, ovvero si dedichi al diretto ed abituale
     allevamento e governo del bestiame, quando le suddette attività vengano
     svolte in modo esclusivo o almeno prevalente. E’ necessario altresì che
     l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore non sia
     inferiore ad un terzo di quella occorrente.




                                                                     Pagina 5 di 12
Accordo
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F) Imprenditore Agricolo Professionale, come definito, anche in ordine
   ai requisiti da dimostrare, dall’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004 come modificato
   dal D.Lgs n. 101/2005.
G) Qualità Colturali: Le colture in atto o previste al momento della
  redazione dello stato di consistenza. Le superfici a SET-ASIDE (messe a
  riposo per ciclo di rotazione colturale) o sottoposte a vincoli di
  coltivazione (es. vincolo quinquennale per i terreni sottoposti a regime di
  cui all’ex Reg. 2078/92 CEE) sono da ricomprendere nella fattispecie di cui
  comma 2 art. 40 del T.U. che prevede per l’area non effettivamente
  coltivata la commisurazione dell’indennità al valore agricolo medio
  corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei
  manufatti edilizi effettivamente realizzati.
H) Destinazione d’uso: La specifica utilizzazione dell’Unità Immobiliare
  legalmente riconosciuta dagli strumenti urbanistici, dalle autorizzazioni
  edilizie, dalle licenze di esercizio e dagli altri istituti che governano il
  territorio e le attività sullo stesso esercitate.
2) Documenti Contrattuali
Al presente Accordo, che stabilisce ed indica i principi generali a cui è
improntata l’azione volta all’espletamento delle attività connesse
all’acquisizione delle aree volte all’espropriazione, è allegato un documento
denominato Specifica Tecnica che costituisce parte integrante ed essenziale
del presente Accordo e contiene gli elementi ed i parametri di dettaglio per
l’attuazione dei predetti principi generali.


ARTICOLO 3
Determinazione dell’indennità relativa agli immobili da acquisire.
Punto 3.1 Indennità relativa alla aree agricole.
        (Articoli 1 e 3 dell’allegata specifica tecnica)
Come previsto in dettaglio nell’Allegato, l’indennità relativa alle aree da
acquisire sarà determinata sulla base dei criteri previsti dal Capo IV – Sez. I
e dal Capo VI sezioni I e IV del T.U. e sarà costituita dalle seguenti voci:
A) indennità base: determinata ai sensi dell’art. 40 del T.U. in relazione al
  valore agricolo, di seguito denominato V.A.M., tenendo conto delle colture
  effettivamente praticate sul fondo al momento della redazione dello stato
  di consistenza ed alla superficie occupata;
B) coltivatore diretto: oltre all’indennità di cui al precedente punto A)
  spetta un’indennità aggiuntiva in misura pari al V.A.M. delle colture
  effettivamente praticate sul fondo;
C) imprenditore agricolo Professionale: oltre all’indennità di cui al
  precedente punto A) spetta un’indennità aggiuntiva in misura pari al
  V.A.M. delle colture effettivamente praticate sul fondo.
Sarà aggiunto all’indennità, senza alcuna maggiorazione, il valore dei
manufatti legalmente realizzati sulle aree espropriate come previsto all’art.
3 dell’allegata specifica tecnica.
Saranno calcolate le maggiorazioni previste nei casi e nella misura indicati
nella citata specifica.




                                                                 Pagina 6 di 12
Accordo
                                                                    Versante Sicilia


Punto 3.2. Indennità d’esproprio per aree urbane edificabili.
        (Articolo 11 dell’allegata specifica tecnica)
Le aree urbane edificabili sono quelle definite dai commi 3, 4 e 6 dell’ art.37
del T.U.
Come meglio indicato nell’Allegato, la condizione di edificabilità dell’area
deve essere verificata al momento dell’accordo di cessione volontaria.
L’indennità d’esproprio delle aree edificabili è pari al valore venale del bene
determinato tenendo conto delle capacità edificatorie del bene in funzione
della destinazione di PRG e prescindendo dall’eventuale vincolo preordinato
all’esproprio.
All’atto del pagamento dell’indennità di cui sopra, se dette aree sono
ricomprese nelle zone omogenee di tipo A, B, C, e D ed il percepente non sia
un’impresa commerciale, deve essere effettuata la ritenuta alla fonte nella
misura del 20% del totale delle somme corrisposte.


Punto 3.3 Indennità di espropriazione per i fabbricati urbani, quelli
        rurali destinati ad abitazione, opere e manufatti.
        (Articolo 14 dell’allegata specifica tecnica)
A) Per i fabbricati urbani destinati a residenza sarà corrisposta un’indennità
  pari al valore venale dell’immobile; saranno a carico del soggetto
  espropriante l’onere per la cessione dell’immobile interessato
  dall’espropriazione, nonché l’onere per il trasloco a favore del proprietario
  o dell’affittuario, che comprovi il titolo con un contratto di affitto
  regolarmente registrato da almeno un anno, nella misura forfetaria di
  Euro 20.000 quando ne sia certificata la residenza o di Euro 5.000 quando
  l’immobile risulti abitato senza residenza.
B) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo occupati dal proprietario o dal
  coltivatore e per gli altri manufatti funzionali allo svolgimento dell’attività
  agricola (stalle, fienili, magazzini, capannoni per deposito macchine e
  attrezzi, bacini di stoccaggio, pozzi artesiani, etc.), in alternativa al Valore
  Venale, sarà garantita un’indennità di cessione che consenta la
  ricostruzione di un immobile anche con caratteristiche funzionali simili,
  purché sia destinato ad eguale finalità e potenzialità;
C) Per i fabbricati rurali inutilizzabili al momento dell’avvio della procedura
  espropriativa l’indennizzo sarà determinato sulla base del costo di
  ricostruzione a cui verrà applicato un coefficiente che tenga conto della
  vetustà e dello stato di manutenzione dell’immobile da demolire.
D) Per i fabbricati che, in base al PRG abbiano perso il requisito della ruralità
  e quindi non siano connessi all’attività della gestione del fondo, sarà
  riconosciuta al proprietario un’indennità pari al valore venale.


Punto 3.4 Indennità di Espropriazione per i fabbricati destinati ad
        attività commerciali ed industriali.
        (Articoli 13, 14 e 17 dell’allegata specifica tecnica)
I fabbricati strumentali destinati alle attività commerciali, industriali,
aziendali in genere, se perfettamente efficienti ed utilizzati a tale scopo al
momento dell’avvio della procedura espropriativa, saranno valutati ai fini
dell’indennità di espropriazione in base al loro valore di mercato od in base



                                                                    Pagina 7 di 12
Accordo
                                                                   Versante Sicilia


al loro valore di ricostruzione con l’aggiunta del valore dell’area di sedime e
dedotte le quote di ammortamento. Al proprietario sarà riconosciuta
l’indennità più favorevole tra quelle stimate con i due metodi anzi citati.
I fabbricati destinati ad attività commerciali od industriali, nonché i
fabbricati rurali strumentali come definiti dall’art. 9 comma 3-bis del D.L. n.
557/1993 possono essere demoliti solo quando gli stessi siano stati
indennizzati almeno in parte (non meno del 50% dell’indennità spettante)
con congruo anticipo rispetto alla presa in possesso così da consentire la
ricostruzione o l’acquisto di immobile similare in altro sito. Tale periodo
comunque non potrà superare i 12 mesi, scaduti i quali l’ente espropriate
può procedere alla demolizione dell’immobile pagando per intero il valore
dell’indennità determinata come al precedente comma.
Nei casi in cui fosse necessario demolire prima della ricostruzione o prima
dello scadere del predetto periodo di 12 mesi, all’avente diritto dovrà essere
corrisposta un’indennità che tenga conto dei maggiori oneri di successiva
rilocazione dell’attività. In questa ipotesi gli oneri sopra descritti saranno
commisurati in misura pari al 5% del valore dell’indennità per ogni
semestralità o frazione di semestre di anticipazione rispetto alla scadenza
convenuta.
Nei casi in cui non sia possibile delocalizzazione dei nuovi fabbricati e venga
pertanto a configurarsi una perdita dell’attività di carattere permanente, i
relativi danni saranno determinati analiticamente.


ARTICOLO 4
Fabbricati ad uso abitativo non soggetti ad espropriazione.
(articoli 15, 16 e 17 dell’allegata specifica tecnica)
Per i fabbricati ad uso abitativo non soggetti ad espropriazione, adiacenti o
comunque direttamente interessate dall’Opera, ove occorrano i presupposti
che verranno previsti in una prima fase dalle risultanze del progetto
definitivo (ante operam) ed in una seconda fase in sede di monitoraggio
ambientale della fase di esercizio, sarà riconosciuto un indennizzo a ristoro
dei soli danni oggettivamente subiti per la vicinanza degli immobili alle
opere stesse.
Per tali fabbricati il soggetto attuatore, in contraddittorio con il proprietario
danneggiato, ovvero con i tecnici incaricati, provvederà ad accertare la
sussistenza e l'entità dei danni in base ai criteri indicati dalla allegata
specifica tecnica.
Con riferimento ai fabbricati ritenuti oggettivamente danneggiati il soggetto
attuatore provvederà a contattare i proprietari interessati per la
determinazione di un indennizzo ai sensi dell’art. 44 del DPR 327/2001.
Con la liquidazione dell’indennizzo il proprietario potrà mantenere la
proprietà del fabbricato riconoscendo di essere compensato del
deprezzamento del valore di mercato dal medesimo subito. Con il
versamento del predetto indennizzo, il soggetto procedente rimane estraneo
ad ogni problema di riparto della somma stessa tra il proprietario e i diversi
soggetti che subiscono il pregiudizio.




                                                                   Pagina 8 di 12
Accordo
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Al fine di garantire detto integrale esonero di responsabilità il proprietario
sottoscriverà una dichiarazione di manleva secondo un testo
preventivamente approvato da Stretto di Messina.
Per la determinazione dei danni di cui sopra si terrà conto dei seguenti
fattori di disturbo del libero esercizio del diritto di proprietà:
a) diminuzione della luminosità e del soleggiamento;
b) inquinamento acustico;
c) vibrazioni;
d) ridotta funzionalità della viabilità di accesso agli immobili;
e) ridotta fruibilità del contesto panoramico ed ambientale.
I presupposti, i criteri ed i parametri per il calcolo dell'indennità sono indicati
nella allegata specifica tecnica, fatte salve le rilevazioni delle situazioni di
fatto e di diritto che verranno esaminate in contraddittorio tra il soggetto
attuatore ed il proprietario espropriato, ovvero con i tecnici incaricati.
Qualora si verificassero situazioni di oggettiva incompatibilità da verificare e
dimostrare caso per caso, per l’estrema vicinanza del fabbricato alle opere
stesse (meno di m. 30), il proprietario potrà richiedere l’acquisizione del
fabbricato percependo un indennizzo pari al valore venale dello stesso.


ARTICOLO 5
Determinazione indennità integrativa con procedimento automatico
(Articolo 5 dell’allegata specifica tecnica)
Ai soggetti parzialmente espropriati, in aggiunta alla indennità di cui all’art.
3, viene corrisposta una indennità integrativa composta dalle seguenti voci:
1) indennizzo per riduzione consistenza fisica e funzionale dell’immobile.
2) indennizzo per danni da intersecazione e formazione di corpi separati.
Tale indennità integrativa viene corrisposta al proprietario con esonero per il
soggetto attuatore da ogni controversia in merito alla suddivisione della
somma tra le parti sulle quali ricade il pregiudizio.
Al fine di garantire detto integrale esonero di responsabilità il proprietario
sottoscriverà una dichiarazione di manleva.
I presupposti, i criteri ed i parametri per il calcolo dell’indennità sono
determinati dall’allegata Specifica tecnica.
L’indennità d’esproprio, come sopra determinata, a favore dei proprietari
espropriati esclude l’applicazione del successivo art. 6, comma 2, del
presente accordo.
ARTICOLO 6
Sospensione temporanea o permanente dell’attività esercitata.
(Articolo 17 dell’allegata specifica tecnica)
Per i Fabbricati commerciali, industriali od aziendali o per le aree
effettivamente e legittimamente adibite ad attività commerciali in genere è
riconosciuto un indennizzo per sospensione temporanea dell’attività da
determinarsi in ragione del minor profitto cagionato dalla sospensione
temporanea stessa.



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Accordo
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I danni subiti dai fabbricati commerciali, industriali od aziendali in genere,
insistenti sul terreno oggetto di esproprio, verranno determinati
analiticamente. Nel caso in cui non sia possibile la ricostruzione dei nuovi
fabbricati e venga pertanto a configurarsi una perdita della attività di
carattere permanente, i relativi danni saranno anche in questo caso
determinati analiticamente o sinteticamente.


ARTICOLO 7
Frutti pendenti e soprassuolo arboreo
(Articolo 6 dell’allegata specifica tecnica)
In base alla coltivazione effettivamente praticata ed al soprassuolo
effettivamente esistente, descritti nei verbali di consistenza e presa di
possesso, verranno risarciti i frutti pendenti (o mancati raccolti) e
soprassuolo arboreo presenti sulle aree soggette ad occupazione
temporanea di cantiere, mentre in caso di esproprio saranno valutati, in
aggiunta all’indennità di espropriazione vera e propria, anche i frutti
pendenti e le anticipazioni colturali.


ARTICOLO 8
Occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
(Articolo 9 dell’allegata specifica tecnica)
Per consentire la corretta esecuzione delle opere è prevista l’occupazione
temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo da adibire a
cantiere operativo o di logistica, a siti di stoccaggio terre ecc.; per tali
necessità il soggetto attuatore può disporre l’occupazione temporanea delle
aree. In tal caso dovrà provvedere a dare avviso ai proprietari del fondo del
giorno e dell’ora in cui è prevista l’occupazione.
Al momento dell’immissione in possesso viene redatto in contraddittorio
apposito verbale dello stato di consistenza dei luoghi al fine di accertare tra
procedente e proprietario lo status delle situazioni interessate che dovranno
essere reintegrate per il ripristino dell’ordinaria conduzione agricola. Nella
fase della redazione in contraddittorio del verbale il proprietario potrà
avvalersi dell’assistenza di un tecnico delle associazioni firmatarie il
presente Accordo.
Ultimatasi l’occupazione, si procederà alla riconsegna previa verifica
dell’integrale ripristino dei terreni, quindi della eliminazione degli effetti di
compattamento e della rimozione di ogni materiale estraneo al terreno
occupato.
In sede di riconsegna si procederà alle necessarie opere di rimessa in
pristino stato e verrà redatto il verbale di restituzione e di reintegra nel
possesso del proprietario.
Nell’ipotesi infine che l’occupazione temporanea abbia a divenire definitiva
per esigenze dell’opera, si procederà ai sensi e con le procedure del
presente accordo, corrispondendo da quel momento l’indennità di
espropriazione.


ARTICOLO 9



                                                                  Pagina 10 di 12
Accordo
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Determinazione indennità di occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio
(Articolo 9 dell’allegata specifica tecnica)
Per il periodo intercorrente dalla data di immissione in possesso e il ripristino
dei luoghi – durata dell’occupazione – verrà corrisposto al proprietario, a
titolo di indennità di occupazione, l’ammontare risultante dal prodotto di
1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio della stessa area per il
numero di anni per i quali si prevede l’occupazione stessa. Per le frazioni
mensili dell’anno superiori a 15 giorni viene riconosciuta una indennità pari
ad un dodicesimo di quella annua.
L’indennità di occupazione verrà corrisposta anticipatamente alla data di
occupazione nelle seguenti modalità:
a) Per occupazioni della durata massima di anni tre un acconto pari all’ 80 %
   prima dell’occupazione, il saldo del 20% alla riconsegna delle aree;
b) Per occupazioni pari ad anni cinque un acconto pari al 70% prima
  dell’occupazione, il saldo del 30 % alla riconsegna delle aree.
All’atto di riconsegna o re-immissione in possesso – delle aree, verrà
corrisposta per le colture a seminativo, ad orto e similari una somma pari al
20 % del V.A.M. a titolo di rimborso forfetario dei costi della messa a coltura
e dei ridotti ricavi conseguenti al riavvio della conduzione.


ARTICOLO 10
Titolari di contratti di affittanza agraria
(Articolo3 e 12 dell’allegata specifica tecnica)
Al proprietario diretto coltivatore - così come definito alla lettera E) del
precedente art. 2-, all’imprenditore agricolo Professionale - come definito
dalla lettera F) del precedente art. 2- od in alternativa al coltivatore che sia
affittuario, mezzadro o compartecipante del fondo espropriando, che per
effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia
costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da
almeno un anno prima della data in cui vi sia stata la dichiarazione di
pubblica utilità, spetta un’indennità aggiuntiva pari al V.A.M. della coltura
effettivamente praticata, anche nel caso in cui si tratti di area edificabile
utilizzata a scopi agricoli (art. 37 comma 9 D.P.R. 327/2001).
La corresponsione di tale indennità aggiuntiva avverrà previa presentazione
del contratto di affitto o, in alternativa, di una dichiarazione sostitutiva di
notorietà degli interessati dal quale risulti la conduzione del fondo
espropriato da parte di tale soggetto, secondo i criteri di cui sopra.
Le indennità aggiuntive vanno liquidate immediatamente e direttamente
all’interessato, a prescindere dell’accordo o meno con il proprietario sulla
cessione volontaria dei beni espropriandi.




ARTICOLO 11
Reliquati
(Articolo 7 dell’allegata specifica tecnica)




                                                                  Pagina 11 di 12
Accordo
                                                                    Versante Sicilia


In tutti i casi in cui l'espropriazione determini la creazione di relitti di
immobili la cui limitata ampiezza e/o conformazione è tale da rendere non
conveniente la conduzione agricola, a domanda del proprietario, si
procederà all'acquisizione di tali aree applicando i criteri di cui al precedente
art.3.
In alternativa all'acquisizione, sarà facoltà del proprietario richiedere la
corresponsione di una indennità pari alla differenza fra il valore agricolo
medio riferito alla coltura esistente ed accertata ed il valore agricolo medio
riferito all'incolto.


ARTICOLO 12
Pagamento delle indennità di esproprio e rimborso imposte.
(Articolo 4 e 18 dell’allegata specifica tecnica)
Ferme restando le procedure espropriative vigenti in materia di indennizzo,
il pagamento dell'indennità relativa agli immobili da acquisire in caso di
accordo di cessione del bene, avviene secondo le seguenti modalità:
- il pagamento dell'80% dell’indennità concordata alla stipula del preliminare
di cessione o verbale di accordi con la contestuale immissione in possesso;
- in alternativa al precedente punto, il pagamento del 30 % dell’indennità
concordata alla stipula del preliminare di cessione o verbale di accordi
qualora venga procrastinata l’immissione in possesso, il cui verificarsi
comporterà il pagamento dell’ulteriore acconto del 50%;
- il pagamento del saldo dopo la redazione del tipo di frazionamento ed
entro 60 gg dall'approvazione dello stesso. Decorso tale termine senza che il
pagamento del saldo sia avvenuto, al proprietario che abbia dimostrato i
titoli e depositato la necessaria documentazione per il passaggio di
proprietà, saranno riconosciuti gli interessi al tasso ufficiale di sconto fino al
saldo.
Il ritardato pagamento dell’indennità rispetto alla data di immissione in
possesso ex art. 22 bis DPR 327/2001 o rispetto ai termini di cui sopra
comporterà il riconoscimento, per il relativo periodo di ritardo, dell’indennità
di occupazione temporanea con le modalità di cui al precedente articolo 9.
L’indennità è aumentata dalle somme pagate dall’espropriato per qualsiasi
imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile. L’ammontare di tali
imposte sarà autocertificato dall’espropriato ai sensi di legge. Il rimborso
sarà determinato dal calcolo effettuato in base all’imposta sostenuta ed in
misura proporzionale alla parte espropriata.


ARTICOLO 13
Rettifica delle superfici e delle indennità.
Qualora all’atto della redazione del tipo di frazionamento delle aree
espropriande si rendesse necessaria un’ulteriore acquisizione di superficie
tale da non stravolgere la previsione originaria di occupazione,
l’espropriando si impegna a cederla all’espropriante agli stessi prezzi e
condizioni di quelli stabiliti all’atto dell’accettazione dell’indennità.
Nel caso in cui fosse invece necessario restituire le aree che all’atto della
redazione del tipo di frazionamento risultassero non più necessarie



                                                                  Pagina 12 di 12
Accordo
                                                                       Versante Sicilia


    all’esecuzione dell’opera, l’espropriante provvederà alle necessarie
    operazioni in favore dell’espropriando, fermo restando che su tali aree dovrà
    essere ripristinato lo status quo ante.
    Le compensazioni di superficie sopra indicate comporteranno il conguaglio
    delle indennità concordate.


    ARTICOLO 14
    Pronuncia dell’espropriazione per le ditte concordatarie
    Dopo aver corrisposto interamente l’indennità concordata, l’ente
    espropriante può concludere la procedura con la stipula dell’atto di cessione
    volontaria o con la pronuncia del decreto di espropriazione ai sensi del
    comma 11 dell’art. 26 del T.U. sulle espropriazioni.


    ARTICOLO 15
    Istituzione dell’OSSERVATORIO
    Allo scopo di monitorare la puntuale applicazione del presente accordo la
    Stretto di Messina si farà carico, in anticipo all’avvio delle relative procedure
    espropriative, di istituire un “OSSERVATORIO” nominandone il Presidente, e
    chiedendo la designazione di altri tre membri di cui uno al Comune, uno alle
    organizzazioni di categoria firmatarie ed uno ad Eurolink. L’OSSERVATORIO
    espleta compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente accordo
    limitatamente ai temi interpretativi delle relative clausole pronunciandosi a
    maggioranza mediante pareri e indicazioni operative. La funzione di
    Presidente dell’OSSERVATORIO è esercitata a pari degli altri membri con
    l’impegno della convocazione sia delle sedute straordinarie sia di quelle
    ordinarie, quest’ultime previste con cadenza mensile. L’OSSERVATORIO è
    costituito e funziona comunque purché risultino nominati e presenti almeno
    due membri oltre il Presidente il cui voto prevale in caso di parità. Il Comune
    può richiedere l’attivazione dell’Osservatorio sin dalla data di avvio del
    procedimento di cui all’art. 166 (c. 2) del D.Lgs. 163/2006.


    ARTICOLO 16
    Ruolo del Comune di Messina
•      Nominerà     il   membro     di   propria competenza da insediare
    nell’OSSERVATORIO e ne consentirà, con onere a proprio carico, la
    partecipazione alle relative sedute.
•      Si farà parte diligente per mettere a disposizione le proprie sedi ed
    eventualmente i propri tecnici, al fine di promuovere il dialogo ed il
    confronto fra le parti.
•       Darà la più ampia pubblicità al presente Accordo, favorendone la
    diffusione, dando adeguata informazione sulle modalità applicative ed
    agevolandone l’accettazione da parte dei privati espropriandi e delle
    Amministrazioni interessate dalle opere;
•      Darà   la  più      ampia    pubblicità  della    avvenuta  costituzione
    dell’OSSERVATORIO      ed    delle  sue    funzioni,   comunicandolo    alle




                                                                      Pagina 13 di 12
Accordo
                                                                        Versante Sicilia


    rappresentanze di categoria e informandone gli interessati con opportuni
    avvisi collettivi.
•       Trasmetterà alla Presidenza della Regione Siciliana copia del presente
    accordo, dopo la relativa sottoscrizione, affinché la stessa ne prenda atto ai
    fini dell’espressione dell’assenso in sede di proposta di approvazione del
    Progetto Definitivo dell’Opera indicata in premessa.
•       Valuterà, con la massima attenzione e tempestività, le soluzioni sul piano
    amministrativo finalizzate ad agevolare eventuali ricostruzioni delle u.i.
    interessate dalle espropriazioni con l’intento di accelerarne i tempi istruttori;
•      Interesserà la Regione affinché venga promossa l’emanazione di un DDL
    per l'introduzione nell'ordinamento regionale dei Programmi di rilocazione
    abitativa conseguenti alla realizzazione di infrastrutture di trasporto.
•       Richiederà alla Regione l’autorizzazione, per le opere e i manufatti
    demoliti costituenti strutture agricole funzionali, all’introduzione delle
    necessarie variazioni agli strumenti urbanistici propedeutiche al rilascio
    delle autorizzazioni edilizie, al fine di consentire la ricostruzione di manufatti
    di pari funzionalità dei demoliti, nell’ambito del medesimo fondo.


    ARTICOLO 17
    Impegni di EUROLINK
    Eurolink, oltre ad assumere l’obbligo del rispetto dei contenuti e delle
    procedure del presente accordo e della relativa specifica tecnica allegata,
    anche nominando il proprio rappresentante nell’ambito dell’osservatorio,
    assume i seguenti ulteriori impegni :
    - per la parte dei terreni di cui si domanda la sola occupazione temporanea,
    la relativa indennità sarà determinata anche avuto riguardo alla perdita dei
    frutti pendenti e tenuto conto di eventuali altre circostanze che
    oggettivamente siano da riconoscere come voce di indennizzo. Durante
    l'esecuzione dei lavori sarà valutata dal soggetto attuatore la possibilità di
    mantenere le comunicazioni agli immobili sia per gli accessi sia per i
    sottoservizi per assicurare il transito dei mezzi agricoli e la continuità delle
    operazioni colturali in tutti i terreni aziendali;
    - a fine lavori, Eurolink si impegna a rimettere in pristino stato le aree
    interessate dalle occupazioni temporanee curando in particolare la funzione
    naturale del terreno così che venga distribuendo per ultimo lo strato attivo
    del terreno in precedenza accumulato, provvedendo ad eliminare i materiali
    ghiaiosi, pietrisco ed altro materiale grossolano e rimediando al
    compattamento dei terreni stessi dovuto al passaggio dei mezzi pesanti o al
    deposito dei materiali;
    - Eurilink si impegna in corso o a fine lavori a provvedere anche al ripristino
    dello status quo ante delle tubazioni, dei drenaggi, dei fossi irrigui e/o scolo,
    delle strade private e capezzagne utilizzate, delle recinzioni o muri di cinta
    esistenti e in generale di qualsiasi altro manufatto.
    In alternativa il soggetto attuatore potrà corrispondere un indennizzo
    corrispondente all’onere per il ripristino a cura e spese del proprietario.


    ARTICOLO 18



                                                                      Pagina 14 di 12
Accordo
                                                                         Versante Sicilia


    Impegni delle rappresentanze sindacali firmatarie.
•      Individueranno e nomineranno di comune accordo il membro
    dell’OSSERVATORIO di propria competenza e lo comunicheranno alla
    Presidenza dello stesso con nota sottoscritta da tutte le rappresentanze
    sindacali firmatarie
•       Daranno la più ampia pubblicità al presente Accordo, favorendone la
    diffusione, dando adeguata informazione sulle modalità applicative ed
    agevolandone l’accettazione da parte dei privati espropriandi e delle
    Amministrazioni interessate dalle opere;
•      Daranno la più ampia pubblicità della avvenuta costituzione
    OSSERVATORIO ed alle sue funzioni, informandone gli interessati con
    opportuni avvisi collettivi.


    ARTICOLO 19
    Procedure di conciliazione
    Le Parti si impegnano a predisporre e concordare una procedura di
    conciliazione per la mediazione delle divergenze e dei contenziosi tra le
    parti in merito a quanto oggetto del presente Accordo ed a favorire e
    sopportare la diffusione e l’attività al fine di fornire un quadro certo alle parti
    e di evitare il ricorso al contenzioso giudiziario.




    I legali rappresentanti dei sotto elencati Enti

    -Il Comune di MESSINA          :

    - Stretto di Messina s.p.a :

    - Eurolink s.c.p.a. :

    - Federazione Provinciale COLDIRETTI :

    - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, U.P.P.I.      :

    - Assoc. Sindacale Piccola Proprietà Immobiliare, A.S.P.P.I.:




                                                                       Pagina 15 di 12
Accordo
 Versante Sicilia




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ALLEGATO “A”


ALL’ACCORDO SULLE PROCEDURE E METOTOLOGIE DA ADOTTARE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE E
 PER I DANNI EX ART. 44 D.P.R. 327/2001 PER LA REALIZZAZIONE
 DELL’ATTRAVERSAMENTO STABILE DELLO STRETTO DI MESSINA




                 SPECIFICA TECNICA
sommario
CAPO I




AREE NON EDIFICABILI DETERMINAZIONE AUTOMATICA DELL’INDENNITA’




   - Art. 1    Aree non edificabili ( art.40 T.U.)

                                                                         1

   - Art. 2    Indennità aggiuntive (art.42 T.U.)

                                                                         1

   - Art. 3    Valore dei fabbricati rurali e dei manufatti demoliti

                                                                         1

   - Art. 4    Rimborso delle imposte per aree non edificabili

                                                                         2

   - Art. 5    Indennità integrativa automatica

                                                                         3

   - Art. 6    Frutti pendenti

                                                                         4

   - Art. 7    Reliquati aree non edificabili (art.16, comma 11, T.U.)

                                                                         4

   - Art. 8    Servitù ( art.44 T.U.)

                                                                         4

   - Art. 9    Occupazione temporanea non preordinata all’esproprio

                                                                         5

   - Art. 10   Rinvio alle norme del T.U.le norme del T.U.

                                                                         5

CAPO II




AREE EDIFICABILI
- Art. 11   Determinazione dell’indennità (artt.32-37 T.U.)

                                                                                   5

   - Art. 12   Indennità aggiuntive per aree edificabili (art. 37, comma 9,T.U.)

                                                                                   6

CAPO III




AREE EDIFICATE




   - Art. 13   Aree di pertinenza di edifici non rurali (art.33 T.U.)

                                                                                   6

   - Art. 14   Espropriazione di un fabbricato urbano

                                                                                   7

CAPO IV




DANNI INDIRETTI




   - Art. 15   Danni indiretti agli immobili

                                                                                   7

   - Art. 16   Danni indiretti ai fabbricati residenziali

                                                                                   8

   - Art . 17 Indennità per sospensione temporanea dell’attività

                                                                                   9

CAPO V




INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE




   - Art. 18   Indennità di occupazione

                                                                                   10
Specifica Tecnica
Allegato “A”


CAPO I
AREE NON EDIFICABILI
DETERMINAZIONE AUTOMATICA DELL’INDENNITA’


ART. 1
Aree non edificabili (Art. 40 T.U.)
L’indennità relativa agli immobili da acquisire sarà determinata in
conformità ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 327/2001 - T.U. sulle Espropriazioni
(per brevità anche “T.U.”), alle disposizioni contenute nella Sezione IV del
medesimo.
L’indennità di espropriazione sarà costituita dalle seguenti voci:
1. Indennità base determinata in relazione al Valore Agricolo Medio (V.A.M.)
relativo alla coltura in atto al momento della redazione dello stato di
consistenza ed alla superficie occupata.
2. Maggiorazione per cessione volontaria nella misura appresso indicata:
• 50% dell’indennità base (1) per il proprietario non rientrante nelle
definizioni di “diretto coltivatore” o di “imprenditore agricolo”.
• triplicazione dell’indennità base (1) per il proprietario che rientra nelle
definizioni di cui sopra.
Qualora sulle aree oggetto d’espropriazione ricadano opere, manufatti e
case coloniche, all’indennità come sopra determinata verrà aggiunto il
valore di detti immobili che sarà determinato in base a quanto previsto nel
successivo art. 3.


ART.2
Indennità aggiuntive (Art.42 T.U.)
Spetta un’indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della
cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area
direttamente coltivata da almeno un anno prima della data della
dichiarazione di pubblica utilità.
L’indennità aggiuntiva è pari al valore agricolo                medio    (V.A.M.)
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.


ART. 3
Valore dei fabbricati rurali e dei manufatti demoliti.
Punto 1.1- Verifica dei presupposti per il pagamento dell’indennità.
Per le occupazioni finalizzate ad espropriazione, nel caso in cui la
costruzione sia stata eseguita senza concessione edilizia o in contrasto con
essa e sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della
costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità
ai soli fini della corresponsione dell’indennità (comma 2bis art. 38 T.U.).



20
Specifica Tecnica
                                                                    Allegato “A”



Non rientrano nelle condizioni         sopra   descritte   i   fabbricati   costruiti
antecedentemente al 01/09/1967.
Il fabbricato si considera rurale, sia esso abitazione o altra costruzione,
quando insiste su area agricola così come identificata dallo strumento
urbanistico vigente, oppure quando inserito in un contesto agricolo.
Punto 1.2 - Determinazione dell’indennità
Calcolo della superficie complessiva
1) SU – superficie utile abitabile.
Si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei
muri perimetrali e di quelli interni.
2) SNR- Superficie non residenziale.
Si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza
dell’organismo abitativo quali androni, ingressi, porticati liberi,volumi tecnici
ed altri locali di servizio della residenza misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni.
3) SP – Superficie a parcheggi.
Si intende la superficie destinata ad autorimesse o posti macchina coperti
comprensiva degli spazi di manovra
4) SC – Superficie complessiva.
Si intende la somma di SU+SNR+SP
5) Calcolo indennità
I = ( SC x CC) + ( SC x2 V.A.M.) + CT + U
• I = INDENNITA’
• SC = SUPERFICIE COMPLESSIVA
• CC = COSTO DI RICOSTRUZIONE
• V.A.M = VALORE AGRICOLO MEDIO PIU’ ALTO DELLE TABELLE
• CT = COSTI TECNICI
• U = EVENTUALI ONERI DI URBANIZZAZIONE


ART. 4
Rimborso delle imposte per aree non edificabili.
L’indennità d’esproprio come determinata negli articoli precedenti sarà
aumentata della somma eventualmente pagata dai soggetti espropriati a
titolo di imposta (A) relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile
precedente all’espropriazione.
Il rimborso sarà effettuato in misura proporzionale alla parte espropriata.
R= x Imp. x KA x SE /S
• R = Rimborso imposte
• SE = Superficie espropriata
• S = Superficie dell’immobile precedente l’espropriazione



                                                                                  21
Specifica Tecnica
Allegato “A”


• Imp. = imposta pagata relativa all’intero fondo
• KA = Coefficiente di attualizzazione
Imp. = Imposte: Registro, trascrizione, catastale, successione, donazione


ART. 5
Indennità integrativa automatica (art.33 – 1° comma T.U)
L’indennità integrativa automatica viene corrisposta ogni qual volta la
realizzazione dell’opera comporta una sottrazione parziale di terreno
all’azienda agricola (comma 1 art. 33 T.U.).
Punto 1.1 -Criteri
L’indennità integrativa automatica per danni conseguenti alla formazione di
corpi aziendali separati ed alla ridotta consistenza fisica e funzionale
dell’azienda viene qualificata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
• Rapporto percentuale fra la superficie dell’appezzamento di minori
dimensioni e la superficie aziendale al netto di quella d’esproprio
• Distanza lineare dal confine dell’opera fino ad un massimo di duecento
metri e comunque non oltre i confini dell’azienda.
• Superficie dell’azienda.
L’indennità integrativa automatica viene rapportata al Valore Agricolo Medio
e calcolata sulla base dei seguenti valori tabellari:
• SM = Superficie di minore estensione
• ST = Superficie aziendale al netto dell’area espropriata
• D = Coefficiente di determinazione dell’indennità integrativa automatica
• V.A.M. aziendale (valore medio) = Sommatoria dei (V.AM. x superficie
singola coltura)/ Sommatoria superficie totale dell’azienda;
SM / ST => D %
41 – 50 => 10% v.am. aziendale
31 – 40 => 13% v.am. aziendale
21 – 30 => 15% v.am. aziendale
INF a 20 => 20% v.am. aziendale


Punto 1.2- Calcolo indennità
I = S 200 x V.A.M. aziendale x D
• I = Indennità integrativa automatica.
• S200 = superficie aziendale compresa tra il confine dell’opera fino ad un
massimo di 200 metri e comunque non oltre il confine della proprietà.
• D = Coefficiente di determinazione indennità integrativa automatica.


Vengono riconosciute come aventi diritto alla indennità del presente articolo
le aziende agricole effettivamente e formalmente qualificabili come


22
Specifica Tecnica
                                                                   Allegato “A”



complessi produttivi organici capaci di fornire la maggior fonte di reddito
all’imprenditore agricolo che ne è titolare e che siano dotate all’interno dello
stesso complesso, di fabbricati , macchine ed attrezzature adeguate al reale
fabbisogno aziendale .
Sono escluse tutte le aziende che abbiano apportato migliorie dirette a
conseguire un’indennità maggiore (2 comma art. 32 T.U.).


ART. 6
Frutti pendenti
Qualora sulle aree da occupare si accerti la presenza di frutti, in via di
maturazione o prossimi alla raccolta e quest’ultima non sia possibile per
l’urgenza dei lavori, al proprietario sarà corrisposto un indennizzo così
determinato:
Fp = V.pr. – Sp
• Fp Valore di aspettazione dei frutti pendenti
• V.Pr. Valore dei frutti maturati o prossimi alla raccolta
• Sp Spese sostenute per rendere tali prodotti commerciabili


ART. 7
Reliquati aree non edificabili (art.16 –11 comma T.U.)


Qualora dall’esecuzione dell’opera pubblica risultino aree che per la loro
conformazione ed estensione non siano più coltivabili con redditività, su
richiesta del proprietario, le stesse sono espropriate.
L’indennità d’esproprio spettante è quella determinata ai sensi dell’art.1.
In alternativa all’acquisizione, sarà facoltà del proprietario che abbia
accettato la determinazione dell’indennità d’esproprio determinata in modo
automatico, di richiedere la corresponsione di un’indennità, come di seguito
determinata:
I = SR (V.A.M. –V1 a.m.) X AG
I = Indennità per mancata acquisizione relitto
SR = Superficie del relitto
V.A.M. = Valore Agricolo Medio coltura effettivamente praticata
V1a.m = Valore Agricolo Medio riferito all’incolto
AG = maggiorazioni artt. 40 –45 del T.U.


ART.8
Servitù
Al proprietario del fondo sul quale viene imposta una servitù, è dovuta
un’indennità come di seguito calcolata con metodo automatico:




                                                                              23
Specifica Tecnica
Allegato “A”


Servitù di passo e scolo d’acqua
I = 0,9 x indennità di esproprio come determinata dall’art. 1
ART. 9
Occupazione temporanea non preordinata all’esproprio (Artt.49 – 50 T.U.)


Nel caso di occupazione temporanea di aree, non soggette al procedimento
espropriativo, necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti, al
proprietario del fondo è dovuta un’indennità come di seguito determinata:
IO = IE x1/12
IO = Indennità occupazione annua. Per mese o frazione di mese pari a 1/12
di quella annua.
IE = Indennità di espropriazione determinata in base al V.A.M.
corrispondente alla coltura effettivamente praticata. Per il coltivatore
diretto, per l’imprenditore agricolo a titolo principale e per il proprietario
coltivatore il V.A.M. è moltiplicato per due. Se si tratta di aree edificatorie IE
sarà determinata con l’applicazione del criterio del valore di mercato.
All’indennità come sopra determinata si aggiunge il valore del soprassuolo e
gli eventuali frutti pendenti presenti.


ART.10
Rinvio alle norme del T.U.
Per i proprietari delle aree da espropriare che non concordano l’indennità
d’espropriazione come determinata dagli articoli precedenti in forma
automatica si applicherà quanto previsto dall’art.21 e seguenti del T.U.


CAPO II
AREE EDIFICABILI


ART. 11
Determinazione dell’indennità (Artt. 32 e 37 T.U.)
Punto 1.0 – Definizione.
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella
misura pari all'importo V.V = Valore Venale
Nel calcolo del valore venale del fondo si deve prescindere dal vincolo
espropriativo mentre si deve tener conto dei vincoli legali che escludono o
riducono l’edificabilità dell’area.


Punto 1 .1 - Ricerca del Valore Venale
La ricerca del ” Valore Venale” si effettua mediante la comparazione con i
“valori di mercato” di altri immobili che, per le loro caratteristiche
intrinseche ed urbanistiche, siano raffrontabili con quelli da espropriare.



24
Specifica Tecnica
                                                                  Allegato “A”



Si ricorre all’adozione del metodo sintetico-comparativo.


Punto 1. 2 Attribuzione del Valore Venale
V.V. U = VCU x 0.25 x 1/3 x IE
V.V.U = Valore venale per mq
VCU = Valore di mercato commerciale di immobile costruito per mq
0.25 = Percentuale di valore di scambio area-fabbricato (25%)
1/3 = Valore convenzionale per ogni mq di edificio corrispondono 3 mc
IE = l’indice di edificazione ottenuto per media ponderata tra indice
fondiario ed indice territoriale = (Valore Unitario Vendibile X IF) + (Valore
Medio Comparto X IT)/(V.U.I. + V.M.C.)


ART. 12
Indennità aggiuntive per aree edificabili (Art.37, comma 9,T.U.)
Qualora l’area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario
così come definito ai punti A), B) e C) dell’art.2 dell’Accordo, anche
un’indennità aggiuntiva pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo
di coltura effettivamente praticato.
I = V.V + V.A.M.
I = Indennità d’esproprio
V.V = Valore Venale
V.A.M.= Valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata
Inoltre andrà attentamente valutata l’effettiva capacità di edificazione
anche sulla base della situazione urbanistica al momento dell’emanazione
del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione. In ogni caso si esclude il
rilievo di costruzioni abusivamente realizzate e non suscettibili di sanatoria,
come meglio previsto più oltre nella presente specifica tecnica.
Ai sensi dell’Art. 37, 2° co., del T.U., in caso di conclusione dell’accordo di
cessione o quando tale accordo non è stato concluso per fatto non
imputabile all’espropriato, l’indennità è aumentata del dieci per cento.


CAPO III
AREE EDIFICATE


ART. 13
Aree di pertinenza di edifici non rurali (Art.33 T.U.)
Le aree espropriate pertinenziali ad edifici civili o industriali – parcheggi,
spazi di manovra e di carico, zone di stoccaggio ecc. o quelle che, con la
loro estensione, pur essendo poste in zone di rispetto stradale, ferroviario
concorrono alla volumetria edificabile su aree adiacenti, la determinazione




                                                                               25
Specifica Tecnica
Allegato “A”


dell’indennizzo è effettuata adottando i criteri indennitari previsti dall’art.33
del T.U.


VC = VI –VF
VC = Valore complementare- indennità di espropriazione
VI = Valore dell’immobile antecedente all’espropriazione
VF = Valore dell’immobile finale dopo l’espropriazione


ART. 14
Espropriazione di un fabbricato urbano (Art.38 T.U.)
Punto 1. 0 Verifica dei presupposti per il pagamento dell’indennità.
Per le occupazioni finalizzate ad espropriazione, nel caso in cui la
costruzione sia stata eseguita senza concessione edilizia o in contrasto con
essa e sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della
costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità
ai soli fini della corresponsione dell’indennità (comma 2bis art.38 T.U.).
Punto 1.1 Determinazione dell’indennità
L’indennità di espropriazione di un fabbricato urbano è corrispondente al
suo più probabile valore di mercato senza alcun criterio correttivo.


CAPO IV
DANNI INDIRETTI (Art. 44 T.U.)


ART. 15
Danni indiretti agli immobili
Il diritto all’indennità prevista dall’art. 44 del T.U., postula, nel suo sorgere, il
concorso di due condizioni:
a) l’imposizione di una servitù o la produzione di un danno,di carattere
permanente, che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; e
b) il nesso di causalità tra l’esecuzione dell’opera pubblica e il danno.
Soggetti e procedure
Punto 1.0 Soggetti espropriati
Per i soggetti espropriati la valutazione dei danni farà parte dell’indennità
determinata in modo automatico prevista nel presente Allegato dall’art.1 e
compensata integralmente dall’art. 5.
Per i soggetti espropriati che non concordano l’indennità come sopra
determinata verrà applicata la disposizione prevista dall’art.33 del T.U.
Punto 1.1 Soggetti non espropriati.
Per i soggetti non espropriati che ritengono di aver diritto ad indennizzo ai
sensi dell’art. 44 del T.U. e che intendono applicare l’Accordo ed il presente



26
Specifica Tecnica
                                                                    Allegato “A”



allegato potranno far pervenire al soggetto attuatore una richiesta di
indennizzo, non oltre 12 mesi dalla presa di possesso delle aree prospicienti.
Entro 90 giorni dalla richiesta, il soggetto attuatore provvederà ad effettuare
l’offerta di indennizzo sulla base ed i criteri previsti nel presente accordo ed
allegato.
L’indennità proposta si intende accettata se non espressamente rifiutata,
entro 30 giorni dalla suddetta offerta.
In caso di assenso, entro i successivi 60 giorni tra le parti verrà sottoscritto
un accordo che prevederà idonea dichiarazione di acquiescenza da parte del
proprietario, e la corresponsione della indennità concordata.


ART. 16
Danni indiretti ai fabbricati residenziali
Criteri di quantificazione
Per i soggetti non espropriati, proprietari di immobili posti nella fascia di
rispetto, come definita dall’art. 4 del presente Accordo, dell’opera pubblica
realizzata,qualora vengano a soffrire un danno permanente, l’indennità sarà
commisurata secondo i seguenti criteri.
a) Riduzione di luminosità e soleggiamento
b) Immissione di rumore (inquinamento acustico)
c) Vibrazioni
d) Ridotta funzionalità di accesso
e) ridotta fruibilità del panorama
a)Determinazione       dell’indennizzo       per   riduzione   di   luminosità   e
soleggiamento
Per la riduzione di luminosità e soleggiamento si assegna un’unica aliquota,
il cui valore massimo assoluto è pari al 10% del costo di ricostruzione degli
ambienti danneggiati.
Valori massimi di deprezzamento
• ostacolo a sud 10%
• ostacolo a nord 3%
• ostacolo ad est 6%
• ostacolo a ovest 5%
• ostacolo sud-est e sud-ovest 7,5%
• ostacolo nord-est e nord-ovest 4%
L’aliquota massima di deprezzamento si applicherà agli ambienti che, privi
di ombra nella situazione ante operam, subiranno la massima perdita di
soleggiamento (100%) in conseguenza della realizzazione di un antistante
manufatto.
b) Determinazione dell’indennizzo per immissione di rumore
La misura dell’indennizzo è così determinata:



                                                                                 27
Specifica Tecnica
Allegato “A”


a) Vani soggetti ad immissione di rumore non destinati al riposo:
3,50% del costo di costruzione di ciascun vano(CC)
I = 3,50% x CC
b) Vani soggetti ad immissione di rumore destinati al riposo di persone:
12,50% del costo di costruzione di ciascun vano (CC)
I = 12,50 x CC
c) Determinazione dell’indennizzo per immissione di vibrazioni
La misura dell’indennizzo è così determinata:
a) Vani soggetti ad immissione di vibrazioni non destinati al riposo:
1,50% del costo di costruzione di ciascun vano(CC)
I = 1,50% x CC
b) Vani soggetti ad immissione di vibrazioni destinati al riposo di persone:
6,50% del costo di costruzione di ciascun vano (CC)
I = 6,50 x CC
d) Ridotta funzionalità di accesso .
La percentuale di svalutazione sarà valutata considerando la specifica
situazione della logistica determinata dalla realizzazione dell’opera. Poiché
l’accesso agli immobili deve essere comunque garantito saranno
considerate le condizioni di peggioramento per l’allungamento del percorso,
la riduzione della carreggiata, ecc. . In ogni evenienza il coefficiente di
svalutazione RFA non potrà superare il 7%.
e) Ridotta fruibilità del panorama
Per la riduzione della fruibilità del panorama si assegna un’unica aliquota, il
cui valore massimo assoluto è pari al 6 % del costo di ricostruzione degli
ambienti danneggiati considerando che per ogni facciata dotata di vedute,
penalizzate da ostacoli visivi, si considera una percentuale di svalutazione
del 3 %.


Art. 17
Indennità per sospensione temporanea dell’attività
Mancati Redditi
Il calcolo relativo ai mancati redditi verrà fatto applicando la seguente
formula:
Mancati redditi = PLV – ( Q + SV + Imp + altri costi di produzione ) x n°
mesi/12
PLV = Prodotto lordo vendibile.
SV = Spese varie
Per il calcolo della PLV e delle SV si prendono a riferimento i dati contabili
IVA dell’ultimo triennio, escluse le annate caratterizzate da avversità
atmosferiche ed altri eventi analoghi.
Q = Somma quote: sul capitale scorte , sul capitale fondiario


28
Specifica Tecnica
                                                              Allegato “A”



IMP = imposte
Per il calcolo delle Imposte si prendono a riferimento i dati riportati nella
dichiarazione dei redditi, facendo la media degli ultimi tre anni.




                                                                          29
Specifica Tecnica
Allegato “A”


CAPO V
INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE


Art.18
Indennità di occupazione (Art.22/bis e art 50 T.U.)
Nel caso di ritardato pagamento rispetto all’occupazione di aree soggette al
procedimento dell’art. 22/bis o nel caso di ritardato pagamento rispetto alle
scadenze indicate nell’accordo bonario che verrà stipulato per il
concordamento dell’indennità di espropriazione, al proprietario del fondo è
dovuta un’indennità come di seguito determinata:
1) Per aree non edificabili
IO= IE x 1/12
IO = Indennità occupazione annua. Per mese o frazione di mese pari a 1/12
di quella annua.
IE = Indennità di espropriazione determinata in base al V.A.M corrispondente
alla coltura effettivamente praticata. Per il coltivatore diretto, per
l’imprenditore agricolo a titolo principale e per il proprietario coltivatore il
V.A.M. è moltiplicato per due.
2)Per aree edificabili
IO= IEE x 1/12
IO = Indennità occupazione annua. Per mese o frazione di mese pari a 1/12
di quella annua.
IEE = Indennità di espropriazione determinata in base all’art.37 del T.U (aree
edificabili).




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  • 1. Versante Sicilia Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione dell’attraversamento stabile dello stretto di Messina
  • 2.
  • 3. Accordo Versante Sicilia ACCORDO SULLE PROCEDURE E METODOLOGIE DA ADOTTARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO STABILE DELLO STRETTO DI MESSINA. VERSANTE SICILIA I legali rappresentanti dei sotto elencati Enti - Il Comune di MESSINA, nella persona del Sindaco Dott.Giuseppe BUZZANCA - Stretto di Messina s.p.a., nella persona dell’Amministratore Delegato Dott.Pietro CIUCCI - Eurolink s.c.p.a. nella persona dell’Amministratore Delegato Dott.Michele LEONE per le Associazioni di categoria: - Federazione Provinciale COLDIRETTI. Presidente Giuseppe PICCOLO - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, U.P.P.I. Avv. Carmelo CORRENTI - Assoc. Sindacale Piccola Proprietà Immobiliare, A.S.P.P.I. Avv. Pietro RUGGERI PREMESSO CHE 1. Nell’ambito del 1° programma delle infrastrutture strategiche da realizzare ai sensi della Legge n.443/2001 e relativo decreto attuativo (D.Lgs. n. 190/2002), approvato con delibera CIPE n. 121 del 21/12/200, è prevista la realizzazione dell’Attraversamento stabile dello Stretto di Messina; con delibera CIPE del 01/08/2003, n. 66, pubblicata sulla G.U. del 5/11/2003, n. 257, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, e della Legge 17/12/1971 n. 1158, s.m.i. è stato approvato il progetto preliminare dell’Opera; Pagina 3 di 12
  • 4. Accordo Versante Sicilia 2. Il CIPE, con delibera del 30/09/2008 n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4.11.08, n. 258, ha reiterato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 327/2001, s.m.i, e dell’art. 165 del D.Lgs. n. 163/2006 e a decorrere dal 5-11-2008, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree e gli immobili interessati dall’Opera; 3. Stretto di Messina S.p.A. ha affidato con contratto sottoscritto in data 27/03/2006 all’associazione temporanea costituita dalle imprese Impregilo s.p.a., Sacyr S.A., Società Italian per Condotte d’Acqua s.p.a.. Cooperativa Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna, Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Argo Costruzioni Infrastrutture s.c.p.a., nella qualità di Contraente Generale, la progettazione definitiva ed esecutiva, e la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia; 4. Il Contraente Generale, sulla base del progetto preliminare approvato dal CIPE con la delibera 66 in data 01/08/2003 e delle osservazioni e prescrizioni formulate, ha in corso di elaborazione la Progettazione Definitiva che verrà sottoposta alla valutazione ed approvazione dello stesso CIPE ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs. 163/2006; 5. Ai sensi del nuovo T.U. sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n. 327/2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è competente anche a porre in essere, ove necessario, gli atti relativi alle procedure espropriative connesse; 6. Ai sensi dell’art. 8 della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture in data 30.12.2003, autorità concedente, la Società Stretto di Messina s.p.a., titolare ex lege del potere espropriativo delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell’Opera, è autorizzata a delegarne l’esercizio in tutto o in parte al Contraente Generale; 7. L’art. 32 del Contratto del 27.03.2006 segnatamente pone a carico del Contraente Generale l’effettuazione delle procedure per l’acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera determinando e regolando, conseguentemente, lo svolgimento delle relative prestazioni ed attività; 8. A valle della approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del CIPE ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs. 163/2006, il Contraente Generale provvederà anche ad attuare le occorrenti espropriazioni degli immobili per la realizzazione dei lavori; 9. A seguito dell’entrata in vigore del citato T.U. sulle espropriazioni, in considerazione della particolare complessità dell’Opera e della estesa zona d’influenza dalla stessa determinata sul territorio anche oltre il limite fisico degli interventi, Stretto di Messina ritiene opportuno conseguire un ampio consenso con Enti ed Istituzioni sulle modalità operative di attuazione delle citate procedure; 10. Pertanto si vuole favorire un proficuo rapporto di collaborazione tra l'espropriante e l'espropriato, uniformato a criteri di equità e trasparenza, nel rispetto delle prerogative del primo e dei diritti del secondo; stabilire dei criteri unitari che possano essere applicati per ogni tipologia di opera infrastrutturale da realizzare; limitare il ricorso al contenzioso, privilegiando la mediazione ed il confronto fra soggetto espropriante ed espropriando, con Pagina 4 di 12
  • 5. Accordo Versante Sicilia l’obiettivo di arrivare all’acquisizione degli immobili in tempi brevi, previo tempestivo riconoscimento di un giusto indennizzo convengono quanto segue: ARTICOLO 1 Finalità Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente Accordo. Le parti si impegnano ad applicare il presente accordo in quanto coerente con i criteri ispiratori indicati in premessa, con la normativa vigente ed in particolare con il D.P.R. n.327/2001,”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, in seguito denominato T.U., sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e si stabiliscono: a) le procedure per l’acquisizione degli immobili, mediante accordo bonario o di cessione volontaria; b) i criteri di valutazione degli indennizzi spettanti ai soggetti espropriati e a coloro che, pur non privati del loro bene, subiscono un danno apprezzabile dalla realizzazione dell'opera; c) le modalità ed i tempi di pagamento degli indennizzi d) le procedure volte a favorire la mediazione ed evitare i tempi ed i costi del contenzioso. ARTICOLO 2 Definizioni e documenti contrattuali 1) Definizioni: A) Immobile o fabbricato destinato alla residenza: l’Unità Immobiliare ubicata in un contesto urbano o semi urbano avente la classifica catastale o, comunque avendone i requisiti, quella di fatto di casa di civile abitazione (cat. A1, A2, A3, ecc.). B) Immobile Commerciale: l’Unità Immobiliare destinata ad attività produttive siano esse quelle dei commerci, siano esse quelle dell’industria e delle aziende agricole in genere. C) Aree Urbane: Aree non edificate ubicate nel contesto urbano o di sviluppo edilizio, che in base agli strumenti urbanistici vigenti abbiano comunque una destinazione d’uso per l’edilizia o per l’utilizzo nelle forme complementari, di servizio, di logistica al contesto urbano. D) Aree agricole: Aree esterne al contesto urbano destinate di fatto e dagli strumenti urbanistici all’attività agricola. E) Proprietario Diretto Coltivatore: Colui che direttamente ed abitualmente coltivi i fondi, ovvero si dedichi al diretto ed abituale allevamento e governo del bestiame, quando le suddette attività vengano svolte in modo esclusivo o almeno prevalente. E’ necessario altresì che l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente. Pagina 5 di 12
  • 6. Accordo Versante Sicilia F) Imprenditore Agricolo Professionale, come definito, anche in ordine ai requisiti da dimostrare, dall’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004 come modificato dal D.Lgs n. 101/2005. G) Qualità Colturali: Le colture in atto o previste al momento della redazione dello stato di consistenza. Le superfici a SET-ASIDE (messe a riposo per ciclo di rotazione colturale) o sottoposte a vincoli di coltivazione (es. vincolo quinquennale per i terreni sottoposti a regime di cui all’ex Reg. 2078/92 CEE) sono da ricomprendere nella fattispecie di cui comma 2 art. 40 del T.U. che prevede per l’area non effettivamente coltivata la commisurazione dell’indennità al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi effettivamente realizzati. H) Destinazione d’uso: La specifica utilizzazione dell’Unità Immobiliare legalmente riconosciuta dagli strumenti urbanistici, dalle autorizzazioni edilizie, dalle licenze di esercizio e dagli altri istituti che governano il territorio e le attività sullo stesso esercitate. 2) Documenti Contrattuali Al presente Accordo, che stabilisce ed indica i principi generali a cui è improntata l’azione volta all’espletamento delle attività connesse all’acquisizione delle aree volte all’espropriazione, è allegato un documento denominato Specifica Tecnica che costituisce parte integrante ed essenziale del presente Accordo e contiene gli elementi ed i parametri di dettaglio per l’attuazione dei predetti principi generali. ARTICOLO 3 Determinazione dell’indennità relativa agli immobili da acquisire. Punto 3.1 Indennità relativa alla aree agricole. (Articoli 1 e 3 dell’allegata specifica tecnica) Come previsto in dettaglio nell’Allegato, l’indennità relativa alle aree da acquisire sarà determinata sulla base dei criteri previsti dal Capo IV – Sez. I e dal Capo VI sezioni I e IV del T.U. e sarà costituita dalle seguenti voci: A) indennità base: determinata ai sensi dell’art. 40 del T.U. in relazione al valore agricolo, di seguito denominato V.A.M., tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo al momento della redazione dello stato di consistenza ed alla superficie occupata; B) coltivatore diretto: oltre all’indennità di cui al precedente punto A) spetta un’indennità aggiuntiva in misura pari al V.A.M. delle colture effettivamente praticate sul fondo; C) imprenditore agricolo Professionale: oltre all’indennità di cui al precedente punto A) spetta un’indennità aggiuntiva in misura pari al V.A.M. delle colture effettivamente praticate sul fondo. Sarà aggiunto all’indennità, senza alcuna maggiorazione, il valore dei manufatti legalmente realizzati sulle aree espropriate come previsto all’art. 3 dell’allegata specifica tecnica. Saranno calcolate le maggiorazioni previste nei casi e nella misura indicati nella citata specifica. Pagina 6 di 12
  • 7. Accordo Versante Sicilia Punto 3.2. Indennità d’esproprio per aree urbane edificabili. (Articolo 11 dell’allegata specifica tecnica) Le aree urbane edificabili sono quelle definite dai commi 3, 4 e 6 dell’ art.37 del T.U. Come meglio indicato nell’Allegato, la condizione di edificabilità dell’area deve essere verificata al momento dell’accordo di cessione volontaria. L’indennità d’esproprio delle aree edificabili è pari al valore venale del bene determinato tenendo conto delle capacità edificatorie del bene in funzione della destinazione di PRG e prescindendo dall’eventuale vincolo preordinato all’esproprio. All’atto del pagamento dell’indennità di cui sopra, se dette aree sono ricomprese nelle zone omogenee di tipo A, B, C, e D ed il percepente non sia un’impresa commerciale, deve essere effettuata la ritenuta alla fonte nella misura del 20% del totale delle somme corrisposte. Punto 3.3 Indennità di espropriazione per i fabbricati urbani, quelli rurali destinati ad abitazione, opere e manufatti. (Articolo 14 dell’allegata specifica tecnica) A) Per i fabbricati urbani destinati a residenza sarà corrisposta un’indennità pari al valore venale dell’immobile; saranno a carico del soggetto espropriante l’onere per la cessione dell’immobile interessato dall’espropriazione, nonché l’onere per il trasloco a favore del proprietario o dell’affittuario, che comprovi il titolo con un contratto di affitto regolarmente registrato da almeno un anno, nella misura forfetaria di Euro 20.000 quando ne sia certificata la residenza o di Euro 5.000 quando l’immobile risulti abitato senza residenza. B) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo occupati dal proprietario o dal coltivatore e per gli altri manufatti funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (stalle, fienili, magazzini, capannoni per deposito macchine e attrezzi, bacini di stoccaggio, pozzi artesiani, etc.), in alternativa al Valore Venale, sarà garantita un’indennità di cessione che consenta la ricostruzione di un immobile anche con caratteristiche funzionali simili, purché sia destinato ad eguale finalità e potenzialità; C) Per i fabbricati rurali inutilizzabili al momento dell’avvio della procedura espropriativa l’indennizzo sarà determinato sulla base del costo di ricostruzione a cui verrà applicato un coefficiente che tenga conto della vetustà e dello stato di manutenzione dell’immobile da demolire. D) Per i fabbricati che, in base al PRG abbiano perso il requisito della ruralità e quindi non siano connessi all’attività della gestione del fondo, sarà riconosciuta al proprietario un’indennità pari al valore venale. Punto 3.4 Indennità di Espropriazione per i fabbricati destinati ad attività commerciali ed industriali. (Articoli 13, 14 e 17 dell’allegata specifica tecnica) I fabbricati strumentali destinati alle attività commerciali, industriali, aziendali in genere, se perfettamente efficienti ed utilizzati a tale scopo al momento dell’avvio della procedura espropriativa, saranno valutati ai fini dell’indennità di espropriazione in base al loro valore di mercato od in base Pagina 7 di 12
  • 8. Accordo Versante Sicilia al loro valore di ricostruzione con l’aggiunta del valore dell’area di sedime e dedotte le quote di ammortamento. Al proprietario sarà riconosciuta l’indennità più favorevole tra quelle stimate con i due metodi anzi citati. I fabbricati destinati ad attività commerciali od industriali, nonché i fabbricati rurali strumentali come definiti dall’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 possono essere demoliti solo quando gli stessi siano stati indennizzati almeno in parte (non meno del 50% dell’indennità spettante) con congruo anticipo rispetto alla presa in possesso così da consentire la ricostruzione o l’acquisto di immobile similare in altro sito. Tale periodo comunque non potrà superare i 12 mesi, scaduti i quali l’ente espropriate può procedere alla demolizione dell’immobile pagando per intero il valore dell’indennità determinata come al precedente comma. Nei casi in cui fosse necessario demolire prima della ricostruzione o prima dello scadere del predetto periodo di 12 mesi, all’avente diritto dovrà essere corrisposta un’indennità che tenga conto dei maggiori oneri di successiva rilocazione dell’attività. In questa ipotesi gli oneri sopra descritti saranno commisurati in misura pari al 5% del valore dell’indennità per ogni semestralità o frazione di semestre di anticipazione rispetto alla scadenza convenuta. Nei casi in cui non sia possibile delocalizzazione dei nuovi fabbricati e venga pertanto a configurarsi una perdita dell’attività di carattere permanente, i relativi danni saranno determinati analiticamente. ARTICOLO 4 Fabbricati ad uso abitativo non soggetti ad espropriazione. (articoli 15, 16 e 17 dell’allegata specifica tecnica) Per i fabbricati ad uso abitativo non soggetti ad espropriazione, adiacenti o comunque direttamente interessate dall’Opera, ove occorrano i presupposti che verranno previsti in una prima fase dalle risultanze del progetto definitivo (ante operam) ed in una seconda fase in sede di monitoraggio ambientale della fase di esercizio, sarà riconosciuto un indennizzo a ristoro dei soli danni oggettivamente subiti per la vicinanza degli immobili alle opere stesse. Per tali fabbricati il soggetto attuatore, in contraddittorio con il proprietario danneggiato, ovvero con i tecnici incaricati, provvederà ad accertare la sussistenza e l'entità dei danni in base ai criteri indicati dalla allegata specifica tecnica. Con riferimento ai fabbricati ritenuti oggettivamente danneggiati il soggetto attuatore provvederà a contattare i proprietari interessati per la determinazione di un indennizzo ai sensi dell’art. 44 del DPR 327/2001. Con la liquidazione dell’indennizzo il proprietario potrà mantenere la proprietà del fabbricato riconoscendo di essere compensato del deprezzamento del valore di mercato dal medesimo subito. Con il versamento del predetto indennizzo, il soggetto procedente rimane estraneo ad ogni problema di riparto della somma stessa tra il proprietario e i diversi soggetti che subiscono il pregiudizio. Pagina 8 di 12
  • 9. Accordo Versante Sicilia Al fine di garantire detto integrale esonero di responsabilità il proprietario sottoscriverà una dichiarazione di manleva secondo un testo preventivamente approvato da Stretto di Messina. Per la determinazione dei danni di cui sopra si terrà conto dei seguenti fattori di disturbo del libero esercizio del diritto di proprietà: a) diminuzione della luminosità e del soleggiamento; b) inquinamento acustico; c) vibrazioni; d) ridotta funzionalità della viabilità di accesso agli immobili; e) ridotta fruibilità del contesto panoramico ed ambientale. I presupposti, i criteri ed i parametri per il calcolo dell'indennità sono indicati nella allegata specifica tecnica, fatte salve le rilevazioni delle situazioni di fatto e di diritto che verranno esaminate in contraddittorio tra il soggetto attuatore ed il proprietario espropriato, ovvero con i tecnici incaricati. Qualora si verificassero situazioni di oggettiva incompatibilità da verificare e dimostrare caso per caso, per l’estrema vicinanza del fabbricato alle opere stesse (meno di m. 30), il proprietario potrà richiedere l’acquisizione del fabbricato percependo un indennizzo pari al valore venale dello stesso. ARTICOLO 5 Determinazione indennità integrativa con procedimento automatico (Articolo 5 dell’allegata specifica tecnica) Ai soggetti parzialmente espropriati, in aggiunta alla indennità di cui all’art. 3, viene corrisposta una indennità integrativa composta dalle seguenti voci: 1) indennizzo per riduzione consistenza fisica e funzionale dell’immobile. 2) indennizzo per danni da intersecazione e formazione di corpi separati. Tale indennità integrativa viene corrisposta al proprietario con esonero per il soggetto attuatore da ogni controversia in merito alla suddivisione della somma tra le parti sulle quali ricade il pregiudizio. Al fine di garantire detto integrale esonero di responsabilità il proprietario sottoscriverà una dichiarazione di manleva. I presupposti, i criteri ed i parametri per il calcolo dell’indennità sono determinati dall’allegata Specifica tecnica. L’indennità d’esproprio, come sopra determinata, a favore dei proprietari espropriati esclude l’applicazione del successivo art. 6, comma 2, del presente accordo. ARTICOLO 6 Sospensione temporanea o permanente dell’attività esercitata. (Articolo 17 dell’allegata specifica tecnica) Per i Fabbricati commerciali, industriali od aziendali o per le aree effettivamente e legittimamente adibite ad attività commerciali in genere è riconosciuto un indennizzo per sospensione temporanea dell’attività da determinarsi in ragione del minor profitto cagionato dalla sospensione temporanea stessa. Pagina 9 di 12
  • 10. Accordo Versante Sicilia I danni subiti dai fabbricati commerciali, industriali od aziendali in genere, insistenti sul terreno oggetto di esproprio, verranno determinati analiticamente. Nel caso in cui non sia possibile la ricostruzione dei nuovi fabbricati e venga pertanto a configurarsi una perdita della attività di carattere permanente, i relativi danni saranno anche in questo caso determinati analiticamente o sinteticamente. ARTICOLO 7 Frutti pendenti e soprassuolo arboreo (Articolo 6 dell’allegata specifica tecnica) In base alla coltivazione effettivamente praticata ed al soprassuolo effettivamente esistente, descritti nei verbali di consistenza e presa di possesso, verranno risarciti i frutti pendenti (o mancati raccolti) e soprassuolo arboreo presenti sulle aree soggette ad occupazione temporanea di cantiere, mentre in caso di esproprio saranno valutati, in aggiunta all’indennità di espropriazione vera e propria, anche i frutti pendenti e le anticipazioni colturali. ARTICOLO 8 Occupazione temporanea non preordinata all’esproprio (Articolo 9 dell’allegata specifica tecnica) Per consentire la corretta esecuzione delle opere è prevista l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo da adibire a cantiere operativo o di logistica, a siti di stoccaggio terre ecc.; per tali necessità il soggetto attuatore può disporre l’occupazione temporanea delle aree. In tal caso dovrà provvedere a dare avviso ai proprietari del fondo del giorno e dell’ora in cui è prevista l’occupazione. Al momento dell’immissione in possesso viene redatto in contraddittorio apposito verbale dello stato di consistenza dei luoghi al fine di accertare tra procedente e proprietario lo status delle situazioni interessate che dovranno essere reintegrate per il ripristino dell’ordinaria conduzione agricola. Nella fase della redazione in contraddittorio del verbale il proprietario potrà avvalersi dell’assistenza di un tecnico delle associazioni firmatarie il presente Accordo. Ultimatasi l’occupazione, si procederà alla riconsegna previa verifica dell’integrale ripristino dei terreni, quindi della eliminazione degli effetti di compattamento e della rimozione di ogni materiale estraneo al terreno occupato. In sede di riconsegna si procederà alle necessarie opere di rimessa in pristino stato e verrà redatto il verbale di restituzione e di reintegra nel possesso del proprietario. Nell’ipotesi infine che l’occupazione temporanea abbia a divenire definitiva per esigenze dell’opera, si procederà ai sensi e con le procedure del presente accordo, corrispondendo da quel momento l’indennità di espropriazione. ARTICOLO 9 Pagina 10 di 12
  • 11. Accordo Versante Sicilia Determinazione indennità di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio (Articolo 9 dell’allegata specifica tecnica) Per il periodo intercorrente dalla data di immissione in possesso e il ripristino dei luoghi – durata dell’occupazione – verrà corrisposto al proprietario, a titolo di indennità di occupazione, l’ammontare risultante dal prodotto di 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio della stessa area per il numero di anni per i quali si prevede l’occupazione stessa. Per le frazioni mensili dell’anno superiori a 15 giorni viene riconosciuta una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. L’indennità di occupazione verrà corrisposta anticipatamente alla data di occupazione nelle seguenti modalità: a) Per occupazioni della durata massima di anni tre un acconto pari all’ 80 % prima dell’occupazione, il saldo del 20% alla riconsegna delle aree; b) Per occupazioni pari ad anni cinque un acconto pari al 70% prima dell’occupazione, il saldo del 30 % alla riconsegna delle aree. All’atto di riconsegna o re-immissione in possesso – delle aree, verrà corrisposta per le colture a seminativo, ad orto e similari una somma pari al 20 % del V.A.M. a titolo di rimborso forfetario dei costi della messa a coltura e dei ridotti ricavi conseguenti al riavvio della conduzione. ARTICOLO 10 Titolari di contratti di affittanza agraria (Articolo3 e 12 dell’allegata specifica tecnica) Al proprietario diretto coltivatore - così come definito alla lettera E) del precedente art. 2-, all’imprenditore agricolo Professionale - come definito dalla lettera F) del precedente art. 2- od in alternativa al coltivatore che sia affittuario, mezzadro o compartecipante del fondo espropriando, che per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità, spetta un’indennità aggiuntiva pari al V.A.M. della coltura effettivamente praticata, anche nel caso in cui si tratti di area edificabile utilizzata a scopi agricoli (art. 37 comma 9 D.P.R. 327/2001). La corresponsione di tale indennità aggiuntiva avverrà previa presentazione del contratto di affitto o, in alternativa, di una dichiarazione sostitutiva di notorietà degli interessati dal quale risulti la conduzione del fondo espropriato da parte di tale soggetto, secondo i criteri di cui sopra. Le indennità aggiuntive vanno liquidate immediatamente e direttamente all’interessato, a prescindere dell’accordo o meno con il proprietario sulla cessione volontaria dei beni espropriandi. ARTICOLO 11 Reliquati (Articolo 7 dell’allegata specifica tecnica) Pagina 11 di 12
  • 12. Accordo Versante Sicilia In tutti i casi in cui l'espropriazione determini la creazione di relitti di immobili la cui limitata ampiezza e/o conformazione è tale da rendere non conveniente la conduzione agricola, a domanda del proprietario, si procederà all'acquisizione di tali aree applicando i criteri di cui al precedente art.3. In alternativa all'acquisizione, sarà facoltà del proprietario richiedere la corresponsione di una indennità pari alla differenza fra il valore agricolo medio riferito alla coltura esistente ed accertata ed il valore agricolo medio riferito all'incolto. ARTICOLO 12 Pagamento delle indennità di esproprio e rimborso imposte. (Articolo 4 e 18 dell’allegata specifica tecnica) Ferme restando le procedure espropriative vigenti in materia di indennizzo, il pagamento dell'indennità relativa agli immobili da acquisire in caso di accordo di cessione del bene, avviene secondo le seguenti modalità: - il pagamento dell'80% dell’indennità concordata alla stipula del preliminare di cessione o verbale di accordi con la contestuale immissione in possesso; - in alternativa al precedente punto, il pagamento del 30 % dell’indennità concordata alla stipula del preliminare di cessione o verbale di accordi qualora venga procrastinata l’immissione in possesso, il cui verificarsi comporterà il pagamento dell’ulteriore acconto del 50%; - il pagamento del saldo dopo la redazione del tipo di frazionamento ed entro 60 gg dall'approvazione dello stesso. Decorso tale termine senza che il pagamento del saldo sia avvenuto, al proprietario che abbia dimostrato i titoli e depositato la necessaria documentazione per il passaggio di proprietà, saranno riconosciuti gli interessi al tasso ufficiale di sconto fino al saldo. Il ritardato pagamento dell’indennità rispetto alla data di immissione in possesso ex art. 22 bis DPR 327/2001 o rispetto ai termini di cui sopra comporterà il riconoscimento, per il relativo periodo di ritardo, dell’indennità di occupazione temporanea con le modalità di cui al precedente articolo 9. L’indennità è aumentata dalle somme pagate dall’espropriato per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile. L’ammontare di tali imposte sarà autocertificato dall’espropriato ai sensi di legge. Il rimborso sarà determinato dal calcolo effettuato in base all’imposta sostenuta ed in misura proporzionale alla parte espropriata. ARTICOLO 13 Rettifica delle superfici e delle indennità. Qualora all’atto della redazione del tipo di frazionamento delle aree espropriande si rendesse necessaria un’ulteriore acquisizione di superficie tale da non stravolgere la previsione originaria di occupazione, l’espropriando si impegna a cederla all’espropriante agli stessi prezzi e condizioni di quelli stabiliti all’atto dell’accettazione dell’indennità. Nel caso in cui fosse invece necessario restituire le aree che all’atto della redazione del tipo di frazionamento risultassero non più necessarie Pagina 12 di 12
  • 13. Accordo Versante Sicilia all’esecuzione dell’opera, l’espropriante provvederà alle necessarie operazioni in favore dell’espropriando, fermo restando che su tali aree dovrà essere ripristinato lo status quo ante. Le compensazioni di superficie sopra indicate comporteranno il conguaglio delle indennità concordate. ARTICOLO 14 Pronuncia dell’espropriazione per le ditte concordatarie Dopo aver corrisposto interamente l’indennità concordata, l’ente espropriante può concludere la procedura con la stipula dell’atto di cessione volontaria o con la pronuncia del decreto di espropriazione ai sensi del comma 11 dell’art. 26 del T.U. sulle espropriazioni. ARTICOLO 15 Istituzione dell’OSSERVATORIO Allo scopo di monitorare la puntuale applicazione del presente accordo la Stretto di Messina si farà carico, in anticipo all’avvio delle relative procedure espropriative, di istituire un “OSSERVATORIO” nominandone il Presidente, e chiedendo la designazione di altri tre membri di cui uno al Comune, uno alle organizzazioni di categoria firmatarie ed uno ad Eurolink. L’OSSERVATORIO espleta compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente accordo limitatamente ai temi interpretativi delle relative clausole pronunciandosi a maggioranza mediante pareri e indicazioni operative. La funzione di Presidente dell’OSSERVATORIO è esercitata a pari degli altri membri con l’impegno della convocazione sia delle sedute straordinarie sia di quelle ordinarie, quest’ultime previste con cadenza mensile. L’OSSERVATORIO è costituito e funziona comunque purché risultino nominati e presenti almeno due membri oltre il Presidente il cui voto prevale in caso di parità. Il Comune può richiedere l’attivazione dell’Osservatorio sin dalla data di avvio del procedimento di cui all’art. 166 (c. 2) del D.Lgs. 163/2006. ARTICOLO 16 Ruolo del Comune di Messina • Nominerà il membro di propria competenza da insediare nell’OSSERVATORIO e ne consentirà, con onere a proprio carico, la partecipazione alle relative sedute. • Si farà parte diligente per mettere a disposizione le proprie sedi ed eventualmente i propri tecnici, al fine di promuovere il dialogo ed il confronto fra le parti. • Darà la più ampia pubblicità al presente Accordo, favorendone la diffusione, dando adeguata informazione sulle modalità applicative ed agevolandone l’accettazione da parte dei privati espropriandi e delle Amministrazioni interessate dalle opere; • Darà la più ampia pubblicità della avvenuta costituzione dell’OSSERVATORIO ed delle sue funzioni, comunicandolo alle Pagina 13 di 12
  • 14. Accordo Versante Sicilia rappresentanze di categoria e informandone gli interessati con opportuni avvisi collettivi. • Trasmetterà alla Presidenza della Regione Siciliana copia del presente accordo, dopo la relativa sottoscrizione, affinché la stessa ne prenda atto ai fini dell’espressione dell’assenso in sede di proposta di approvazione del Progetto Definitivo dell’Opera indicata in premessa. • Valuterà, con la massima attenzione e tempestività, le soluzioni sul piano amministrativo finalizzate ad agevolare eventuali ricostruzioni delle u.i. interessate dalle espropriazioni con l’intento di accelerarne i tempi istruttori; • Interesserà la Regione affinché venga promossa l’emanazione di un DDL per l'introduzione nell'ordinamento regionale dei Programmi di rilocazione abitativa conseguenti alla realizzazione di infrastrutture di trasporto. • Richiederà alla Regione l’autorizzazione, per le opere e i manufatti demoliti costituenti strutture agricole funzionali, all’introduzione delle necessarie variazioni agli strumenti urbanistici propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, al fine di consentire la ricostruzione di manufatti di pari funzionalità dei demoliti, nell’ambito del medesimo fondo. ARTICOLO 17 Impegni di EUROLINK Eurolink, oltre ad assumere l’obbligo del rispetto dei contenuti e delle procedure del presente accordo e della relativa specifica tecnica allegata, anche nominando il proprio rappresentante nell’ambito dell’osservatorio, assume i seguenti ulteriori impegni : - per la parte dei terreni di cui si domanda la sola occupazione temporanea, la relativa indennità sarà determinata anche avuto riguardo alla perdita dei frutti pendenti e tenuto conto di eventuali altre circostanze che oggettivamente siano da riconoscere come voce di indennizzo. Durante l'esecuzione dei lavori sarà valutata dal soggetto attuatore la possibilità di mantenere le comunicazioni agli immobili sia per gli accessi sia per i sottoservizi per assicurare il transito dei mezzi agricoli e la continuità delle operazioni colturali in tutti i terreni aziendali; - a fine lavori, Eurolink si impegna a rimettere in pristino stato le aree interessate dalle occupazioni temporanee curando in particolare la funzione naturale del terreno così che venga distribuendo per ultimo lo strato attivo del terreno in precedenza accumulato, provvedendo ad eliminare i materiali ghiaiosi, pietrisco ed altro materiale grossolano e rimediando al compattamento dei terreni stessi dovuto al passaggio dei mezzi pesanti o al deposito dei materiali; - Eurilink si impegna in corso o a fine lavori a provvedere anche al ripristino dello status quo ante delle tubazioni, dei drenaggi, dei fossi irrigui e/o scolo, delle strade private e capezzagne utilizzate, delle recinzioni o muri di cinta esistenti e in generale di qualsiasi altro manufatto. In alternativa il soggetto attuatore potrà corrispondere un indennizzo corrispondente all’onere per il ripristino a cura e spese del proprietario. ARTICOLO 18 Pagina 14 di 12
  • 15. Accordo Versante Sicilia Impegni delle rappresentanze sindacali firmatarie. • Individueranno e nomineranno di comune accordo il membro dell’OSSERVATORIO di propria competenza e lo comunicheranno alla Presidenza dello stesso con nota sottoscritta da tutte le rappresentanze sindacali firmatarie • Daranno la più ampia pubblicità al presente Accordo, favorendone la diffusione, dando adeguata informazione sulle modalità applicative ed agevolandone l’accettazione da parte dei privati espropriandi e delle Amministrazioni interessate dalle opere; • Daranno la più ampia pubblicità della avvenuta costituzione OSSERVATORIO ed alle sue funzioni, informandone gli interessati con opportuni avvisi collettivi. ARTICOLO 19 Procedure di conciliazione Le Parti si impegnano a predisporre e concordare una procedura di conciliazione per la mediazione delle divergenze e dei contenziosi tra le parti in merito a quanto oggetto del presente Accordo ed a favorire e sopportare la diffusione e l’attività al fine di fornire un quadro certo alle parti e di evitare il ricorso al contenzioso giudiziario. I legali rappresentanti dei sotto elencati Enti -Il Comune di MESSINA : - Stretto di Messina s.p.a : - Eurolink s.c.p.a. : - Federazione Provinciale COLDIRETTI : - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, U.P.P.I. : - Assoc. Sindacale Piccola Proprietà Immobiliare, A.S.P.P.I.: Pagina 15 di 12
  • 17. ALLEGATO “A” ALL’ACCORDO SULLE PROCEDURE E METOTOLOGIE DA ADOTTARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE E PER I DANNI EX ART. 44 D.P.R. 327/2001 PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO STABILE DELLO STRETTO DI MESSINA SPECIFICA TECNICA
  • 18. sommario CAPO I AREE NON EDIFICABILI DETERMINAZIONE AUTOMATICA DELL’INDENNITA’ - Art. 1 Aree non edificabili ( art.40 T.U.) 1 - Art. 2 Indennità aggiuntive (art.42 T.U.) 1 - Art. 3 Valore dei fabbricati rurali e dei manufatti demoliti 1 - Art. 4 Rimborso delle imposte per aree non edificabili 2 - Art. 5 Indennità integrativa automatica 3 - Art. 6 Frutti pendenti 4 - Art. 7 Reliquati aree non edificabili (art.16, comma 11, T.U.) 4 - Art. 8 Servitù ( art.44 T.U.) 4 - Art. 9 Occupazione temporanea non preordinata all’esproprio 5 - Art. 10 Rinvio alle norme del T.U.le norme del T.U. 5 CAPO II AREE EDIFICABILI
  • 19. - Art. 11 Determinazione dell’indennità (artt.32-37 T.U.) 5 - Art. 12 Indennità aggiuntive per aree edificabili (art. 37, comma 9,T.U.) 6 CAPO III AREE EDIFICATE - Art. 13 Aree di pertinenza di edifici non rurali (art.33 T.U.) 6 - Art. 14 Espropriazione di un fabbricato urbano 7 CAPO IV DANNI INDIRETTI - Art. 15 Danni indiretti agli immobili 7 - Art. 16 Danni indiretti ai fabbricati residenziali 8 - Art . 17 Indennità per sospensione temporanea dell’attività 9 CAPO V INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE - Art. 18 Indennità di occupazione 10
  • 20. Specifica Tecnica Allegato “A” CAPO I AREE NON EDIFICABILI DETERMINAZIONE AUTOMATICA DELL’INDENNITA’ ART. 1 Aree non edificabili (Art. 40 T.U.) L’indennità relativa agli immobili da acquisire sarà determinata in conformità ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 327/2001 - T.U. sulle Espropriazioni (per brevità anche “T.U.”), alle disposizioni contenute nella Sezione IV del medesimo. L’indennità di espropriazione sarà costituita dalle seguenti voci: 1. Indennità base determinata in relazione al Valore Agricolo Medio (V.A.M.) relativo alla coltura in atto al momento della redazione dello stato di consistenza ed alla superficie occupata. 2. Maggiorazione per cessione volontaria nella misura appresso indicata: • 50% dell’indennità base (1) per il proprietario non rientrante nelle definizioni di “diretto coltivatore” o di “imprenditore agricolo”. • triplicazione dell’indennità base (1) per il proprietario che rientra nelle definizioni di cui sopra. Qualora sulle aree oggetto d’espropriazione ricadano opere, manufatti e case coloniche, all’indennità come sopra determinata verrà aggiunto il valore di detti immobili che sarà determinato in base a quanto previsto nel successivo art. 3. ART.2 Indennità aggiuntive (Art.42 T.U.) Spetta un’indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità. L’indennità aggiuntiva è pari al valore agricolo medio (V.A.M.) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. ART. 3 Valore dei fabbricati rurali e dei manufatti demoliti. Punto 1.1- Verifica dei presupposti per il pagamento dell’indennità. Per le occupazioni finalizzate ad espropriazione, nel caso in cui la costruzione sia stata eseguita senza concessione edilizia o in contrasto con essa e sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione dell’indennità (comma 2bis art. 38 T.U.). 20
  • 21. Specifica Tecnica Allegato “A” Non rientrano nelle condizioni sopra descritte i fabbricati costruiti antecedentemente al 01/09/1967. Il fabbricato si considera rurale, sia esso abitazione o altra costruzione, quando insiste su area agricola così come identificata dallo strumento urbanistico vigente, oppure quando inserito in un contesto agricolo. Punto 1.2 - Determinazione dell’indennità Calcolo della superficie complessiva 1) SU – superficie utile abitabile. Si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 2) SNR- Superficie non residenziale. Si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell’organismo abitativo quali androni, ingressi, porticati liberi,volumi tecnici ed altri locali di servizio della residenza misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 3) SP – Superficie a parcheggi. Si intende la superficie destinata ad autorimesse o posti macchina coperti comprensiva degli spazi di manovra 4) SC – Superficie complessiva. Si intende la somma di SU+SNR+SP 5) Calcolo indennità I = ( SC x CC) + ( SC x2 V.A.M.) + CT + U • I = INDENNITA’ • SC = SUPERFICIE COMPLESSIVA • CC = COSTO DI RICOSTRUZIONE • V.A.M = VALORE AGRICOLO MEDIO PIU’ ALTO DELLE TABELLE • CT = COSTI TECNICI • U = EVENTUALI ONERI DI URBANIZZAZIONE ART. 4 Rimborso delle imposte per aree non edificabili. L’indennità d’esproprio come determinata negli articoli precedenti sarà aumentata della somma eventualmente pagata dai soggetti espropriati a titolo di imposta (A) relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile precedente all’espropriazione. Il rimborso sarà effettuato in misura proporzionale alla parte espropriata. R= x Imp. x KA x SE /S • R = Rimborso imposte • SE = Superficie espropriata • S = Superficie dell’immobile precedente l’espropriazione 21
  • 22. Specifica Tecnica Allegato “A” • Imp. = imposta pagata relativa all’intero fondo • KA = Coefficiente di attualizzazione Imp. = Imposte: Registro, trascrizione, catastale, successione, donazione ART. 5 Indennità integrativa automatica (art.33 – 1° comma T.U) L’indennità integrativa automatica viene corrisposta ogni qual volta la realizzazione dell’opera comporta una sottrazione parziale di terreno all’azienda agricola (comma 1 art. 33 T.U.). Punto 1.1 -Criteri L’indennità integrativa automatica per danni conseguenti alla formazione di corpi aziendali separati ed alla ridotta consistenza fisica e funzionale dell’azienda viene qualificata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: • Rapporto percentuale fra la superficie dell’appezzamento di minori dimensioni e la superficie aziendale al netto di quella d’esproprio • Distanza lineare dal confine dell’opera fino ad un massimo di duecento metri e comunque non oltre i confini dell’azienda. • Superficie dell’azienda. L’indennità integrativa automatica viene rapportata al Valore Agricolo Medio e calcolata sulla base dei seguenti valori tabellari: • SM = Superficie di minore estensione • ST = Superficie aziendale al netto dell’area espropriata • D = Coefficiente di determinazione dell’indennità integrativa automatica • V.A.M. aziendale (valore medio) = Sommatoria dei (V.AM. x superficie singola coltura)/ Sommatoria superficie totale dell’azienda; SM / ST => D % 41 – 50 => 10% v.am. aziendale 31 – 40 => 13% v.am. aziendale 21 – 30 => 15% v.am. aziendale INF a 20 => 20% v.am. aziendale Punto 1.2- Calcolo indennità I = S 200 x V.A.M. aziendale x D • I = Indennità integrativa automatica. • S200 = superficie aziendale compresa tra il confine dell’opera fino ad un massimo di 200 metri e comunque non oltre il confine della proprietà. • D = Coefficiente di determinazione indennità integrativa automatica. Vengono riconosciute come aventi diritto alla indennità del presente articolo le aziende agricole effettivamente e formalmente qualificabili come 22
  • 23. Specifica Tecnica Allegato “A” complessi produttivi organici capaci di fornire la maggior fonte di reddito all’imprenditore agricolo che ne è titolare e che siano dotate all’interno dello stesso complesso, di fabbricati , macchine ed attrezzature adeguate al reale fabbisogno aziendale . Sono escluse tutte le aziende che abbiano apportato migliorie dirette a conseguire un’indennità maggiore (2 comma art. 32 T.U.). ART. 6 Frutti pendenti Qualora sulle aree da occupare si accerti la presenza di frutti, in via di maturazione o prossimi alla raccolta e quest’ultima non sia possibile per l’urgenza dei lavori, al proprietario sarà corrisposto un indennizzo così determinato: Fp = V.pr. – Sp • Fp Valore di aspettazione dei frutti pendenti • V.Pr. Valore dei frutti maturati o prossimi alla raccolta • Sp Spese sostenute per rendere tali prodotti commerciabili ART. 7 Reliquati aree non edificabili (art.16 –11 comma T.U.) Qualora dall’esecuzione dell’opera pubblica risultino aree che per la loro conformazione ed estensione non siano più coltivabili con redditività, su richiesta del proprietario, le stesse sono espropriate. L’indennità d’esproprio spettante è quella determinata ai sensi dell’art.1. In alternativa all’acquisizione, sarà facoltà del proprietario che abbia accettato la determinazione dell’indennità d’esproprio determinata in modo automatico, di richiedere la corresponsione di un’indennità, come di seguito determinata: I = SR (V.A.M. –V1 a.m.) X AG I = Indennità per mancata acquisizione relitto SR = Superficie del relitto V.A.M. = Valore Agricolo Medio coltura effettivamente praticata V1a.m = Valore Agricolo Medio riferito all’incolto AG = maggiorazioni artt. 40 –45 del T.U. ART.8 Servitù Al proprietario del fondo sul quale viene imposta una servitù, è dovuta un’indennità come di seguito calcolata con metodo automatico: 23
  • 24. Specifica Tecnica Allegato “A” Servitù di passo e scolo d’acqua I = 0,9 x indennità di esproprio come determinata dall’art. 1 ART. 9 Occupazione temporanea non preordinata all’esproprio (Artt.49 – 50 T.U.) Nel caso di occupazione temporanea di aree, non soggette al procedimento espropriativo, necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti, al proprietario del fondo è dovuta un’indennità come di seguito determinata: IO = IE x1/12 IO = Indennità occupazione annua. Per mese o frazione di mese pari a 1/12 di quella annua. IE = Indennità di espropriazione determinata in base al V.A.M. corrispondente alla coltura effettivamente praticata. Per il coltivatore diretto, per l’imprenditore agricolo a titolo principale e per il proprietario coltivatore il V.A.M. è moltiplicato per due. Se si tratta di aree edificatorie IE sarà determinata con l’applicazione del criterio del valore di mercato. All’indennità come sopra determinata si aggiunge il valore del soprassuolo e gli eventuali frutti pendenti presenti. ART.10 Rinvio alle norme del T.U. Per i proprietari delle aree da espropriare che non concordano l’indennità d’espropriazione come determinata dagli articoli precedenti in forma automatica si applicherà quanto previsto dall’art.21 e seguenti del T.U. CAPO II AREE EDIFICABILI ART. 11 Determinazione dell’indennità (Artt. 32 e 37 T.U.) Punto 1.0 – Definizione. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari all'importo V.V = Valore Venale Nel calcolo del valore venale del fondo si deve prescindere dal vincolo espropriativo mentre si deve tener conto dei vincoli legali che escludono o riducono l’edificabilità dell’area. Punto 1 .1 - Ricerca del Valore Venale La ricerca del ” Valore Venale” si effettua mediante la comparazione con i “valori di mercato” di altri immobili che, per le loro caratteristiche intrinseche ed urbanistiche, siano raffrontabili con quelli da espropriare. 24
  • 25. Specifica Tecnica Allegato “A” Si ricorre all’adozione del metodo sintetico-comparativo. Punto 1. 2 Attribuzione del Valore Venale V.V. U = VCU x 0.25 x 1/3 x IE V.V.U = Valore venale per mq VCU = Valore di mercato commerciale di immobile costruito per mq 0.25 = Percentuale di valore di scambio area-fabbricato (25%) 1/3 = Valore convenzionale per ogni mq di edificio corrispondono 3 mc IE = l’indice di edificazione ottenuto per media ponderata tra indice fondiario ed indice territoriale = (Valore Unitario Vendibile X IF) + (Valore Medio Comparto X IT)/(V.U.I. + V.M.C.) ART. 12 Indennità aggiuntive per aree edificabili (Art.37, comma 9,T.U.) Qualora l’area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario così come definito ai punti A), B) e C) dell’art.2 dell’Accordo, anche un’indennità aggiuntiva pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. I = V.V + V.A.M. I = Indennità d’esproprio V.V = Valore Venale V.A.M.= Valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata Inoltre andrà attentamente valutata l’effettiva capacità di edificazione anche sulla base della situazione urbanistica al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni abusivamente realizzate e non suscettibili di sanatoria, come meglio previsto più oltre nella presente specifica tecnica. Ai sensi dell’Art. 37, 2° co., del T.U., in caso di conclusione dell’accordo di cessione o quando tale accordo non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato, l’indennità è aumentata del dieci per cento. CAPO III AREE EDIFICATE ART. 13 Aree di pertinenza di edifici non rurali (Art.33 T.U.) Le aree espropriate pertinenziali ad edifici civili o industriali – parcheggi, spazi di manovra e di carico, zone di stoccaggio ecc. o quelle che, con la loro estensione, pur essendo poste in zone di rispetto stradale, ferroviario concorrono alla volumetria edificabile su aree adiacenti, la determinazione 25
  • 26. Specifica Tecnica Allegato “A” dell’indennizzo è effettuata adottando i criteri indennitari previsti dall’art.33 del T.U. VC = VI –VF VC = Valore complementare- indennità di espropriazione VI = Valore dell’immobile antecedente all’espropriazione VF = Valore dell’immobile finale dopo l’espropriazione ART. 14 Espropriazione di un fabbricato urbano (Art.38 T.U.) Punto 1. 0 Verifica dei presupposti per il pagamento dell’indennità. Per le occupazioni finalizzate ad espropriazione, nel caso in cui la costruzione sia stata eseguita senza concessione edilizia o in contrasto con essa e sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione dell’indennità (comma 2bis art.38 T.U.). Punto 1.1 Determinazione dell’indennità L’indennità di espropriazione di un fabbricato urbano è corrispondente al suo più probabile valore di mercato senza alcun criterio correttivo. CAPO IV DANNI INDIRETTI (Art. 44 T.U.) ART. 15 Danni indiretti agli immobili Il diritto all’indennità prevista dall’art. 44 del T.U., postula, nel suo sorgere, il concorso di due condizioni: a) l’imposizione di una servitù o la produzione di un danno,di carattere permanente, che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; e b) il nesso di causalità tra l’esecuzione dell’opera pubblica e il danno. Soggetti e procedure Punto 1.0 Soggetti espropriati Per i soggetti espropriati la valutazione dei danni farà parte dell’indennità determinata in modo automatico prevista nel presente Allegato dall’art.1 e compensata integralmente dall’art. 5. Per i soggetti espropriati che non concordano l’indennità come sopra determinata verrà applicata la disposizione prevista dall’art.33 del T.U. Punto 1.1 Soggetti non espropriati. Per i soggetti non espropriati che ritengono di aver diritto ad indennizzo ai sensi dell’art. 44 del T.U. e che intendono applicare l’Accordo ed il presente 26
  • 27. Specifica Tecnica Allegato “A” allegato potranno far pervenire al soggetto attuatore una richiesta di indennizzo, non oltre 12 mesi dalla presa di possesso delle aree prospicienti. Entro 90 giorni dalla richiesta, il soggetto attuatore provvederà ad effettuare l’offerta di indennizzo sulla base ed i criteri previsti nel presente accordo ed allegato. L’indennità proposta si intende accettata se non espressamente rifiutata, entro 30 giorni dalla suddetta offerta. In caso di assenso, entro i successivi 60 giorni tra le parti verrà sottoscritto un accordo che prevederà idonea dichiarazione di acquiescenza da parte del proprietario, e la corresponsione della indennità concordata. ART. 16 Danni indiretti ai fabbricati residenziali Criteri di quantificazione Per i soggetti non espropriati, proprietari di immobili posti nella fascia di rispetto, come definita dall’art. 4 del presente Accordo, dell’opera pubblica realizzata,qualora vengano a soffrire un danno permanente, l’indennità sarà commisurata secondo i seguenti criteri. a) Riduzione di luminosità e soleggiamento b) Immissione di rumore (inquinamento acustico) c) Vibrazioni d) Ridotta funzionalità di accesso e) ridotta fruibilità del panorama a)Determinazione dell’indennizzo per riduzione di luminosità e soleggiamento Per la riduzione di luminosità e soleggiamento si assegna un’unica aliquota, il cui valore massimo assoluto è pari al 10% del costo di ricostruzione degli ambienti danneggiati. Valori massimi di deprezzamento • ostacolo a sud 10% • ostacolo a nord 3% • ostacolo ad est 6% • ostacolo a ovest 5% • ostacolo sud-est e sud-ovest 7,5% • ostacolo nord-est e nord-ovest 4% L’aliquota massima di deprezzamento si applicherà agli ambienti che, privi di ombra nella situazione ante operam, subiranno la massima perdita di soleggiamento (100%) in conseguenza della realizzazione di un antistante manufatto. b) Determinazione dell’indennizzo per immissione di rumore La misura dell’indennizzo è così determinata: 27
  • 28. Specifica Tecnica Allegato “A” a) Vani soggetti ad immissione di rumore non destinati al riposo: 3,50% del costo di costruzione di ciascun vano(CC) I = 3,50% x CC b) Vani soggetti ad immissione di rumore destinati al riposo di persone: 12,50% del costo di costruzione di ciascun vano (CC) I = 12,50 x CC c) Determinazione dell’indennizzo per immissione di vibrazioni La misura dell’indennizzo è così determinata: a) Vani soggetti ad immissione di vibrazioni non destinati al riposo: 1,50% del costo di costruzione di ciascun vano(CC) I = 1,50% x CC b) Vani soggetti ad immissione di vibrazioni destinati al riposo di persone: 6,50% del costo di costruzione di ciascun vano (CC) I = 6,50 x CC d) Ridotta funzionalità di accesso . La percentuale di svalutazione sarà valutata considerando la specifica situazione della logistica determinata dalla realizzazione dell’opera. Poiché l’accesso agli immobili deve essere comunque garantito saranno considerate le condizioni di peggioramento per l’allungamento del percorso, la riduzione della carreggiata, ecc. . In ogni evenienza il coefficiente di svalutazione RFA non potrà superare il 7%. e) Ridotta fruibilità del panorama Per la riduzione della fruibilità del panorama si assegna un’unica aliquota, il cui valore massimo assoluto è pari al 6 % del costo di ricostruzione degli ambienti danneggiati considerando che per ogni facciata dotata di vedute, penalizzate da ostacoli visivi, si considera una percentuale di svalutazione del 3 %. Art. 17 Indennità per sospensione temporanea dell’attività Mancati Redditi Il calcolo relativo ai mancati redditi verrà fatto applicando la seguente formula: Mancati redditi = PLV – ( Q + SV + Imp + altri costi di produzione ) x n° mesi/12 PLV = Prodotto lordo vendibile. SV = Spese varie Per il calcolo della PLV e delle SV si prendono a riferimento i dati contabili IVA dell’ultimo triennio, escluse le annate caratterizzate da avversità atmosferiche ed altri eventi analoghi. Q = Somma quote: sul capitale scorte , sul capitale fondiario 28
  • 29. Specifica Tecnica Allegato “A” IMP = imposte Per il calcolo delle Imposte si prendono a riferimento i dati riportati nella dichiarazione dei redditi, facendo la media degli ultimi tre anni. 29
  • 30. Specifica Tecnica Allegato “A” CAPO V INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE Art.18 Indennità di occupazione (Art.22/bis e art 50 T.U.) Nel caso di ritardato pagamento rispetto all’occupazione di aree soggette al procedimento dell’art. 22/bis o nel caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate nell’accordo bonario che verrà stipulato per il concordamento dell’indennità di espropriazione, al proprietario del fondo è dovuta un’indennità come di seguito determinata: 1) Per aree non edificabili IO= IE x 1/12 IO = Indennità occupazione annua. Per mese o frazione di mese pari a 1/12 di quella annua. IE = Indennità di espropriazione determinata in base al V.A.M corrispondente alla coltura effettivamente praticata. Per il coltivatore diretto, per l’imprenditore agricolo a titolo principale e per il proprietario coltivatore il V.A.M. è moltiplicato per due. 2)Per aree edificabili IO= IEE x 1/12 IO = Indennità occupazione annua. Per mese o frazione di mese pari a 1/12 di quella annua. IEE = Indennità di espropriazione determinata in base all’art.37 del T.U (aree edificabili). 30